Legittimo vietare alle paritarie di costituire intere sezioni ex novo di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore 3.11.2014
Nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico va esclusa la possibilità del riconoscimento della parità per quelle classi che non possano più funzionare sulla base dell'ordinamento ormai superato. Questo è quanto si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 24 ottobre 2014 che ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità dell’articolo 1 comma 4 lettera f) della legge 62/2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
La vicenda
La questione di legittimità costituzionale
Per il Tar tale norma, letta in combinato disposto con alcune disposizioni regolamentari, violerebbe sia l'articolo 3 della Costituzione introducendo una disparità di trattamento tra scuole pubbliche e private, perché solo queste ultime subirebbero una «preclusione in ordine alle iscrizioni di studenti delle classi successive alla prima»; sia l'articolo 33 della Costituzione per la «compressione del diritto dello studente e della famiglia di scegliere la scuola», poiché gli studenti delle classi successive alla prima potrebbero scegliere solo le scuole statali. In sostanza, la norma censurata dai giudici amministrativi introdurrebbe un divieto di costituire intere sezioni ex novo, consentendo «di costituire solo la prima classe a partire dall'anno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per tutte classi».
La decisione della Consulta Inoltre, questa regola vale anche per le scuole statali. La Consulta ricorda infatti che la riforma degli ordinamenti scolastici degli istituti superiori ha previsto che «il divieto di attivare classi successive alla prima si applica ad entrambe le tipologie di istituzioni scolastiche e non determina alcuna disparità di trattamento nei confronti delle scuole paritarie». Infine, sempre per il principio di organicità, sono esclusi dalla parità scolastica gli istituti che non assicurano la piena rispondenza al progetto formativo della programmazione scolastica statale. E tale rispondenza non può sussistere per la prosecuzione di corsi avviati in base all'ordinamento previgente. |