Il sostegno all’alunno disabile
non è mai discrezionale

di Enrico Bronzo, Il Sole 24 Ore 26.11.2014

   Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 25 novembre n. 25011

 

Va sempre garantito il sostegno all’alunno disabile: in caso contrario, si è di fronte a una condotta discriminatoria da parte delle istituzioni scolastiche. Lo sottolineano le Sezioni unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 25011, depositata il 25 novembre 2014.

La sentenza
Con la pronuncia i giudici hanno respinto i ricorsi presentati da un istituto scolastico friulano e dal ministero dell’Istruzione contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Trieste aveva accertato la natura discriminatoria della decisione dell’amministrazione scolastica (assunta in base alla legge 67/2006, ndr) di non concedere l’insegnamento di sostegno per 25 ore settimanali – erano state prima sei e poi 12 – a una bambina affetta da handicap grave, iscritta alla scuola dell’infanzia. In Appello il ministero era stato condannato a risarcire con 5mila euro il danno non patrimoniale ai genitori della piccola, deciso in primo grado. «Il diritto all’istruzione - si legge nella sentenza delle Sezioni unite - è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità».

Gli effetti
Secondo i giudici supremi, «una volta che il Piano educativo individualizzato (Pei, ndr), elaborato con il concorso determinante di insegnanti (e dagli operatori sanitari individuati dalla Asl, ndr) e della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano».