Indennità integrativa speciale per lo straordinario solo a decorrere dal 2003 Lara La Gatta, La Tecnica della Scuola 6.11.2014
Per la Corte di Cassazione, solo con il CCNL del 24 luglio 2003 è stato previsto il conglobamento dell’IIS nella voce stipendio tabellare, quindi prima del 1° gennaio del 2013 nel trattamento economico delle ore eccedenti non era ricompresa anche l'indennità integrativa speciale Coś si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21799 del 15 ottobre 2014, dando ragione al Miur riguardo alla richiesta di una docente che aveva proposto domanda nei confronti del Ministero di accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso relativo alle ore eccedenti le diciotto ore settimanali obbligatorie, dal 1° ottobre 2001 al 31 agosto 2001, computando nel trattamento economico anche l'indennità integrativa speciale, e operando il ricalcolo della tredicesima mensilità. Per la Suprema Corte, il citato articolo 70 del CCNL del 1995 sarebbe chiaro nell'escludere l'indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti. Tale interpretazione è anche supportata dalla diversa regolamentazione collettiva intervenuta nel luglio 2003, con il CCNL 24 luglio 2003 che, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 ha espressamente previsto il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare. Tale data costituisce il discrimine temporale, fissato dalle parti collettive, per l'inclusione, o meno, dell'indennità in esame nel trattamento retributivo delle ore d'insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo. |