Scuola chiusa per maltempo è diverso
dalla sospensione delle lezioni

Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 8.11.2014

Quando la scuola resta chiusa per esempio per maltempo, questo provvedimento viene preso per salvaguardare l’incolumità degli alunni, degli insegnanti e degli operatori scolastici. Quindi i dirigenti hanno l’obbligo di rispettare l’ordinanza di chiusura senza prendere decisioni autonome

Prendere decisioni autonome significa, aprire la scuola per attività collegiali di qualsiasi tipo o per fare lavorale il personale amministrativo al fine di sbrigare le varie pratiche burocratiche della scuola. Una scuola a cui è stato ordinato di restare chiusa, non deve essere aperta da nessuno, e quindi si configura una vera e propria interdizione del servizio. È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, come sta accadendo in diverse parti d’Italia, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico.

Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.

Cosa diversa è se invece di trattarsi di ordinanza di chiusura di una scuola, si trattasse di sospensione delle lezioni. Infatti la sospensione delle lezioni si riferisce prioritariamente agli alunni e, solo di conseguenza, ai docenti che sarebbero dispensati dal servizio fatta eccezione per attività precedentemente programmate nel piano delle attività annuale.

Quando si parla di sospensione delle lezioni il personale amministrativo ed ausiliario deve prestare regolarmente servizio, come appunto dovrebbero fare i docenti se impegnati in attività programmate e deliberate. Appare quindi chiaro che, per la chiusura delle scuole dovute a causa di forza maggiore, analogamente ad ogni caso di interdizione dal servizio, non può essere chiesto il recupero delle ore di servizio non lavorate dal personale, indipendentemente dalla qualifica ricoperta. Quindi sia gli insegnanti che il personale scolastico, quando la scuola resta chiusa per allerta meteo non deve recuperare le ore di servizio e per il personale scolastico è illegittima l’attribuzione forzosa di ferie, pratica diffusa ma fortemente antisindacale. Un’altra cosa è importante sapere che tutti i permessi richiesti per una giornata in cui la scuola viene chiusa per maltempo, devono essere resi nulli perché non fruiti per evidente interdizione del servizio.