Cassazione, sostegno carente a disabili è discriminatorio

 Tuttoscuola, 25.11.2014

Va sempre garantito il sostegno all’alunno disabile: in caso contrario, si è di fronte a una condotta discriminatoria da parte delle istituzioni scolastiche. Lo sottolineano le sezioni unite civili della Cassazione, che hanno respinto i ricorsi presentati da un istituto scolastico friulano e dal ministero dell'Istruzione contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Trieste aveva accertato la natura discriminatoria della decisione dell'Amministrazione scolastica di non concedere l'insegnamento di sostegno per 25 ore settimanali a una bambina affetta da handicap grave iscritta alla scuola dell'infanzia e condannato il ministero a risarcire con 5mila euro il danno non patrimoniale ai genitori della piccola.

Importante e impegnativa la motivazione della sentenza depositata oggi. "Il diritto all'istruzione - si legge – è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità". Secondo i giudici, "una volta che il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica - afferma la Corte - è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano", ma invece "ha il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni", così da "rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini".

Infatti, spiega la Cassazione, "l'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico".

Nel caso in esame, per la bambina era stata riconosciuta la necessità di sostegno scolastico per 25 ore settimanali, ma la piccola, inizialmente, ne aveva usufruito solo per 6 ore, poi aumentate a 12 e, dunque, secondo i giudici di piazza Cavour, "non ha avuto la possibilità, a differenza degli altri bambini normodotati frequentanti la stessa classe, di rimanere a scuola anche nelle ore pomeridiane".