Per bocciare non serve l’unanimità

di Patrizia Del Pidio, Orizzonte scuola 19.11.2014

E’ il Tar dell’Emilia Romagna a sfatare il mito che per bocciare serva l’intero consiglio di classe presente e l’unanimità del voto. Basta che l’esito della votazione sia favorevole alla bocciatura e che il voto degli eventuali assenti non sia rilevante ai fini della decisione.

Se ad esempio una votazione per una bocciatura termina con un 6 a 4 e risulta assente un solo insegnante, anche se il suo voto fosse contrario alla bocciatura stessa sarebbe ininfluente poiché la votazione finirebbe comunque 6 a 5 e sarebbe favorevole alla bocciatura.

La sentenza del Tar dell’Emilia Romagna di Parma è del 9 ottobre è  va a far luce sulla controversa questione della necessità o meno che in sede di delibera siano presenti tutti i membri del consiglio di classe. Come ad esempio nel caso degli scrutini. Molto spesso quando un docente è assente il dirigente si affretta a nominare un supplente o designa un docente in servizio presso la stessa scuola proprio per la convinzione diffusa che il consiglio di classe possa deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri.

Per il Tar dell’Emilia Romagna non è necessario il plenum se la deliberazione passi la prova di resistenza: la delibera è valida se la contrarietà del collegio rimane minoritaria anche aggiungendo ai voti contrari dei presenti anche quelli ipotetici degli insegnanti assenti.

A sostenere questa tesi anche il Consiglio di Stato che afferma la non necessarietà del collegio perfetto. L’articolo 5 del decreto legislativo 297/94, infatti, non prevede la necessità di assumere supplenti per un consiglio di classe se i titolari sono assenti a patto che il titolare prima dell’assenza ponga il consiglio nella possibilità di deliberare anche in sua assenza.