Obblighi per i docenti in tema di sicurezza

di Natalia Carpanzano,  Orizzonte scuola 25.11.2014

L’organizzazione della sicurezza in un Istituto Scolastico è sicuramente responsabilità del Dirigente Scolastico ma ci sono tante altre figure coinvolte.

Benché non abbiano le stesse attribuzioni, anche gli insegnanti hanno degli obblighi ben precisi in materia, che possono essere riassunti come segue:

  1. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da DS, dirigente e preposto

  2. Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione

  3. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.

  4. Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza

  5. Segnalare immediatamente a DS, dirigente o preposto le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare lo ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS

Nel merito delle segnalazioni delle non conformità presenti in aula o di situazioni di pericolo rilevate ( spigoli di infissi ad altezza di bambino, difficoltà di evacuazione di alunni diversamente abili durate le prove di evacuazione simulate, dispositivi antincendio alterati), i docenti diventano responsabili se non denunciano la situazione al superiore (Dirigente Scolastico) perché a norma di codice civile (art. 2048), sono considerati responsabili diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da tale situazione di illegalità.

 Infatti, il docente è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile che recita:
 “I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Pertanto, anche sotto l’aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.”

Il personale docente, per evitare di incorrere in conseguenze paradossali, deve preventivamente segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico anomalie e rischi presenti in aula e contemporaneamente informare RSU e RSL.

 

Tutto sulla sicurezza

Natalia Carpanzano si occupa di sicurezza sul lavoro da diversi anni, prima in Emilia Romagna e poi in Sicilia, svolgendo consulenze per Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per aziende private di medie e grandi dimensioni. All’attività propria della consulenza si affianca quella della formazione, con corsi specializzati per i dipendenti ed i preposti, e quella della progettazione europea, con la partecipazione a bandi nel campo ambientale e della formazione. Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in diversi Enti pubblici e privati e nel tempo libero è una ambientalista convinta e componente del Direttivo Regionale di Legambiente Sicilia.