Consiglio di classe straordinario per sanzionare gli allievi:
non è richiesto il collegio perfetto

di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 6.11.2014

In un consiglio di classe straordinario, convocato  per decidere su eventuali provvedimenti disciplinari, i docenti assenti  devono essere sostituiti da colleghi (come allo scrutinio)? La risposta è negativa.

La nota MIUR n. 3602 del 31/07/32008 afferma che “ le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga .”

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Si precisa che non  è richiesto il collegio perfetto quindi la presenza di tutti i componenti. Situazione invece prevista per lo scrutinio intermedio e finale (con la presenza dei soli docenti).

Si precisa altresì che per il consiglio di classe, a differenza di ciò che per esempio è previsto per il consiglio di istituto, non è richiesto un numero minimo di presenti perché il consiglio sia valido. Sarebbe bene che la questione fosse prevista da un regolamento di istituto che magari disponga in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti (nel caso delle sanzioni disciplinari il quorum deve essere comprensivo della componente “allargata”).

In ogni caso si esclude che i docenti assenti debbano essere sostituiti.