CRITERI DI PRECEDENZA A PARITA' DI PUNTEGGIO C.Agizza, Professionisti Scuola 10.3.2014 In vista del prossimo aggiornamento delle Gae (Graduatorie ad Esaurimento), riassumiamo i criteri di precedenza a parità di punteggio e le realtive specifiche. A parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità d' iscrizione in graduatoria, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi un aspirante trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Iscriviti alla nostra Fan page Valgono poi le preferenze di legge riportate di seguito. La singola graduatoria permanente, escluso le graduatorie di strumento musicale per la scuola media, deve pertanto essere graduata rispetto a: - fascia - punteggio totale - a parità di punteggio totale precede vecchio incluso, poi il trasferito da altra provincia e poi il nuovo incluso - preferenze ordinate fino alla Q - preferenza R con riguardo al numero di figli - preferenze S e T - servizio senza demerito - età più giovane La singola graduatoria permanente di strumento musicale per la scuola media, deve essere graduata rispetto a: - fascia - non trasferito rispetto al trasferito (seconda fascia) - punteggio totale - preferenze ordinate fino alla Q - preferenza R con riguardo al numero di figli - preferenze S e T - servizio senza demerito - età più giovane. Specifica Precedenze A - gli insigniti di medaglia al valor militare; B - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; C - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; D - i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; E - gli orfani di guerra; F - gli orfani dei caduti per fatto di guerra; G - gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; H - i feriti in combattimento;
I
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché J - i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente; K - i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
M - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; N - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; O - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; P - coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; Q - coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico (bastano 166 giorni, in quanto 5 mesi e 16 gg sono sufficienti per maturare i 12 punti corrispondenti ad un anno di servizio, oppure il servizio deve essere ininterrotto, comprensivo degli scrutini, dal 1° febbraio in poi, ugualmente valutabile come anno intero, ai sensi della L. 124/99); R - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; S - gli invalidi ed i mutilati civili; T - militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla più
giovane età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997,
come mo- dificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.
191. Si ricorda che, al fine di ottenere la preferenza e ad esclusione della preferenza Q ed R, l'aspirante sul modello di domanda dovrà indicare gli estremi del documento (ente che ha lo ha rilasciato, data del rilascio e numero dell'atto) con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza.
Per non creare
confusione con le sigle delle Riserve posti, alleghiamo descrizione
in chiaro ed
utile articolo redatto a cura di PSN per
potersi districare.
Il Miur, dipartimento per l'Università, con il Decreto 556 del 14 luglio 2014 ha definito per il giorno 15 settembre 2014 la data della prova d'accesso per la laurea in Scienze della Formazione Primaria. Nel medesimo Decreto sono indicati i contenuti della prova e i criteri di valutazione della stessa. Con il Decreto 555 del 14 luglio 2014 sono anche stati definiti i posti (5.399) disponibili nei vari Atenei.
Il test si svolgerà il prossimo 15 settembre. Gli atenei predisporranno le prove che vertono su 80 quesiti: 40 riguarderanno competenza linguistica e ragionamento logico, 20 cultura letteraria storico-sociale e geografica, 20 cultura matematico-scientifica. La prova avrà una durata di due ore e mezza. Saranno le singole università a indicare le modalità di iscrizione alla selezione. Ricordiamo che la Laurea in Scienze della Formazione Primaria è abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, ma al momento, analogamente ai corsi attivati dal 2008/09, non permette l'accesso alle graduatorie ad esaurimento. Le singole Università dovranno stabilire le scadenze per la presentazione delle domande. Di seguito la tabella con i post attivati per ogni Università:
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