Mobilità 2014.
Chi presenta domanda
e non ottiene il trasferimento
non perde i punti della continuità

 Orizzonte scuola 23.3.2014

red - Chiariamo che la continuità non si perde se si presenta domanda di trasferimento e la domanda non viene soddisfatta.

Qual è il numero minimo di anni per la valutazione della continuità di servizio?

Il numero minimo di anni di ruolo prestati senza soluzione di continuità nel plesso o nella scuola di attuale titolarità deve essere almeno uguale a 3 (quindi maggiore o uguale a tre escluso ovviamente l'anno in corso che non può essere valutato).

Da quando decorre la continuità didattica?

La continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.
Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

ES.
Se un docente è stato immesso in ruolo con decorrenza economica 2009/10 e ottiene come sede definitiva (2010/2011) la stessa sede dell'anno di prova ed in questa è ancora in servizio, la sua continuità, salvo i casi di interruzione che più avanti analizzeremo, non decorre dal 2009/10 ma dal 2010/11 ovvero dall'assegnazione della sede definitiva, a nulla rilevando che la sede definitiva sia la stessa in cui ha svolto l'anno di prova (che era quindi nell'anno di immissione in ruolo la “sede provvisoria”).

Quindi il docente ha tre anni di continuità: 2010/11-2011/12-2012/2013 (l'anno in corso non potrà essere valutato ai fini della continuità).

In quali casi la continuità didattica si interrompe?

Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.

Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Il punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo per la scuola primaria e, per la scuola dell'infanzia dall'a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

In quali particolari casi la continuità didattica non si interrompe?

Il punteggio della continuità spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

Non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:

1. per la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01;
2. per malattie; 
3. l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea;
4. per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio); 
5. per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile; 
6. per mandato politico ed amministrativo; 
7. nel caso di utilizzazioni, comprese quelle nei licei musicali:
8. di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
9. per incarico della presidenza di scuole secondarie; per esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
10. per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
11. per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
12. per il servizio prestato nelle scuole militari.

Per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.