Quando la continuitā di servizio non si interrompe?

di Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 5.3.2014

Il calcolo del punteggio legato alla continuitā non č sempre semplice. Bisogna distinguere se si parla di mobilitā d'ufficio o di mobilitā volontaria. Alcuni tipi di assenze interrompono la continuitā.


Per chi ne ha necessitā, marzo č il mese dedicato quasi per intero alla mobilitā dei docenti.

Anche i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio hanno l’opportunitā di fare richiesta di rientro nella sede di precedente titolaritā.

Infatti molti docenti che hanno perso negli anni passati la sede di titolaritā e si sono trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ogni anno ripresentano istanza per rientrare nella loro sede di precedente titolaritā al fine di non interrompere la continuitā di servizio e quindi perdere il relativo punteggio accumulato.

La continuitā di servizio dā diritto a due punti per ogni anno entro il primo quinquennio di servizio prestato senza soluzione di continuitā e tre punti per ogni anno che ecceda il quinquennio. Per intenderci, se un docente ha svolto ininterrottamente 7 anni di servizio nella stessa scuola e sempre per la stessa classe di concorso, senza mai chiedere assegnazione provvisoria, aspettativa per motivi familiari o di studio, congedo per dottorato di ricerca, ha diritto al computo di 16 punti di continuitā di servizio. Questi 16 punti scaturirebbero da 10 punti per i primi cinque anni (2 punti per anno) e 6 punti (3 punti per anno) per gli anni che eccedono il primo quinquennio.
Tuttavia esistono casi di assenza prolungata del docente che non interrompono la continuitā del servizio. Quali sono queste tipologie di assenze? Si tratta ad esempio dell’assenza per interdizione di gravidanza o dell’assenza per malattia.

Mentre per la mobilitā volontaria questo punteggio č vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolaritā (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso č di 6 punti), per la mobilitā d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne, questo vincolo decade e il punteggio minimo di partenza per la continuitā di servizio č di 2 punti. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno precedente, ha diritto al riconoscimento di 2 punti.

Č utile anche sapere che la continuitā di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero. Per cui nelle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto vengono riconosciuti per ogni anno 2 punti di continuitā di servizio entro il quinquennio, escluso l’anno di prova (in quanto non si possiede titolaritā), e 3 punti per ogni anno oltre il quinquennio. In aggiunta a questi punteggi (č questo č specificato nella nota 5 bis) e sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuitā di servizio nella sede (Comune) di attuale titolaritā, nella seguente misura: per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede ovvero comune di attuale titolaritā senza soluzione di continuitā in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) si assegnano punti 1. Infine ricordiamo che la nota 5 ter regola il riconoscimento dei 10 punti aggiuntivi di bonus una tantum, che toccano a coloro che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilitā per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Non perdono il diritto ai 10 punti di bonus aggiuntivo coloro che avendolo maturato nelle modalitā appena dette, abbiano fatto domanda di trasferimento, utilizzando tale bonus, a livello interprovinciale.

Infine come novitā di quest’anno, nel CCNI sulla mobilitā č scritto che analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuitā del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneitā temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuitā neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilitā di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.