Guida alla domanda di mobilità 2014
per gli insegnanti di sostegno

 Orizzonte scuola 25.3.2014

di Giovanna Onnis - La mobilità per gli insegnanti titolari su posti di sostegno o che chiedono trasferimento o passaggio sul sostegno, è disciplinata dal CCNI 2014/15 al CAPO V , art.26, dove al punto 1 si sottolinea che “I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.”

Quali sono i vincoli temporali che un insegnante di sostegno deve rispettare per poter chiedere trasferimento?

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti (art. 26 comma 3 del CCNI 2014/15)

Quali docenti sono esclusi dal vincolo quinquennale?

L’obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV) del CCNI 2014/15.
Il trasferimento a domanda condizionata consente, quindi, la deroga dal vincolo quinquennale e permette al docente che lo richiede il rientro su posto comune o cattedra.

Come viene calcolato il quinquennio?

Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso (Art. 26 comma 4 del CCNI 2014/15)

Quali domande può presentare un docente titolare sul sostegno che non ha terminato il quinquennio?

L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione (Art. 26 comma 5 del CCNI 2014/15)

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio (il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo).
Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio (Art. 26 comma 7 del CCNI 2014/15)

Quali domande può presentare un docente titolare sul sostegno che ha terminato il quinquennio?

L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione (Art. 26 comma 5 del CCNI 2014/15)

Quali specializzazioni sono richieste per poter chiedere trasferimento o passaggi sul sostegno?

SCUOLA DELL’INFANZIA

Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e dell’udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria (Art. 27 comma 4 del CCNI 2014/15)

SCUOLA PRIMARIA

Per posti istituiti per attività di sostegno è richiesto:

- per scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali: titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;

-per scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista: titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;

- per scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell'udito: titolo di specializzazione per
l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del
D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in
scienze della formazione primaria (Art. 28 comma 4 del CCNI 2014/15)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

I posti di sostegno ( AD00) possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie (minorati psicofisici , minorati della vista e minorati dell'udito) solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. (Art. 29 comma 1 del CCNI 2014/15)

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Per l'istruzione secondaria di II grado è costituito un contingente provinciale di posti di sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di disabilità, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13, della legge n. 104/92.

Il predetto contingente è ripartito in quattro aree disciplinari:

- scientifica-fisica-naturalistica (AD01)

- umanistica-linguistica-musicale (AD02)

- tecnico-professionale-artistica (AD03)

- psicomotoria (AD04)

ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti come descritta nell'elenco allegato alla specifica O.M. I posti del predetto contingente sono richiedibili per trasferimento e per passaggio dai docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione.

Con quali criteri vengono analizzate le preferenze espresse nel modulo domanda dal docente di sostegno?

Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dal docente nel modulo di domanda.
Se il docente indica, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna preferenza verrà esaminata, nell'ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno richiedibili. Per ciascuna preferenza le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando nell’ordine prescelto le apposite caselle numerate del modulo domanda.
Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.

Gli insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria, gli insegnanti di scuola Secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.

Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.

Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno (art 29 comma 2 del CCNI 2014/15)

I docenti di sostegno della scuola Secondaria di secondo grado sono soggetti all’obbligatoria permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni con disabilità.

In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia nell'ambito della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno. Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo (art 30 comma 4 del CCNI 2014/15)

Quali preferenze può esprimere il docente di sostegno in attesa di sede definitiva?

Il problema riguarda i docenti di sostegno della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado che hanno titolarità nella scuola.

Per i docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria la materia è disciplinata dall’art 26 comma 8 del CCNI 2014/15 :

“Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.”

Per i docenti di scuola Secondaria di 1° grado, l’argomento viene analizzato nell’art 26 comma 9 :
“I docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado, in attesa di sede definitiva, possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.”

Gli insegnanti di sostegno possono diventare sovrannumerari?

Si, relativamente alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di 1° grado dove i docenti hanno titolarità nella scuola.

L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti nell’istituzione scolastica. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. “Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.” (art.21 comma 2 e art.23 comma 1 del CCNI 2014/15)

Con quali criteri i docenti di sostegno vengono trasferiti d'ufficio?

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine

1. sostegno per minorati psicofisici;

2. sostegno per minorati dell’udito;

3. sostegno per minorati della vista.

Per i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria l’art.22 del CCNI al comma 15 e 16 stabilisce che:

15 “Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell’ambito dell’intera provincia l’ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), ivi compresi, quelli dell’organico di circolo, secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 7 punti II e IV) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare.”

16 “L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.”

Per la scuola Secondaria di 1° e 2° grado non è possibile disporre i trasferimenti d’ufficio da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, in considerazione del fatto che l'assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente (art.24 comma 12 del CCNI)

A quale fase della mobilità partecipano gli insegnanti di sostegno?

In base al CAPO IV art. 25 del CCNI la mobilità dei docenti di sostegno rientra nella II Fase
“A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell’ambito della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i docenti che transitano da posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della scuola secondaria a posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.”

Gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di II grado, titolari DOS, quando possono esprimere le loro preferenze territoriali nell'ambito della provincia di titolarità?

Gli insegnanti titolari DOS possono esprimere le loro preferenze territoriali con la domanda di utilizzazione (mobilità annuale), in mancanza della quale verranno utilizzati d’ufficio.
Contestualmente alla domanda di utilizzazione, i docenti DOS dovranno presentare alla scuola di servizio il modello J11bis che il dirigente scolastico invierà, dopo opportuno controllo del punteggio, all’ufficio territoriale competente per stilare le graduatorie provinciali DOS nelle quali i docenti sono graduati in base al punteggio spettante e sulle quali verranno disposte le utilizzazioni.
La mancata presentazione, da parte del docente DOS, del modello J11bis, comporterà la sua compilazione d’ufficio da parte della segreteria della scuola di servizio.