Dopo i 6 anni scuola dell’infanzia Si tratta di una prescrizione fissata dal Ministero anche per gli alunni con disabilità – così come per tutti gli altri – tramite una recente Nota che ne ha rivisto un’altra di qualche settimana prima, sottolineando l’assoluta «straordinarietà e specificità» dei casi in cui un bimbo può permanere nella scuola dell’infanzia e mai per più di un anno di Salvatore Nocera*, Superando 11.3.2014 Il 4 febbraio scorso, il Ministero aveva prodotto la Nota Protocollo n. 338, che aveva consentito agli alunni stranieri adottati di permanere nella scuola dell’infanzia, al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare con successo l’inizio degli studi dell’obbligo. Tale Nota era stata richiesta dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, per andare incontro alle numerose e giustificate richieste di famiglie e di associazioni di genitori adottivi. Purtroppo, per giustificare la deroga all’inizio dell’obbligo scolastico al compimento dei 6 anni d’età, quella medesima Nota aveva citato l’esempio degli alunni con disabilità, per i quali la vecchia Circolare Ministeriale n. 235 del 1975 aveva appunto consentito tale deroga. giustificare la deroga all’inizio dell’obbligo scolastico al compimento dei 6 anni d’età, quella medesima Nota aveva citato l’esempio degli alunni con disabilità, per i quali la vecchia Circolare Ministeriale n. 235 del 1975 aveva appunto consentito tale deroga.
Dal canto suo la
FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap) – ritenendo il riferimento a quella Circolare di
quasi quarant’anni fa del tutto improprio, sia per
la diversità dei soggetti interessati, sia per l’abrogazione
implicita della stessa Circolare 235/75, a seguito della Legge
53/03 sull’inderogabilità dell’inizio dell’obbligo scolastico –
aveva chiesto e ottenuto dal Ministero la sospensione della Nota
338/14 [se ne
legga già anche nel nostro giornale, N.d.R.]. Ecco il testo della parte dispositiva della Nota 547/14: «Sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. – qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione - a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi - laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati. Solo a conclusione dell’iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito il team dei docenti – potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n° 297/94, di far permanere l’alunno nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un’attenta e personalizzata progettazione educativa [grassetti nostri in questa e nella successiva citazione, N.d.R.]». Per completezza, riteniamo opportuno riportare anche il testo dei primi cinque commi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 297/94, citato nella Nota Ministeriale: «1. Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 2. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. 3. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese. 4. Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. 5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico». Da quanto sopra, dunque, si evidenzia con chiarezza che – limitatamente ai casi di «motivi gravi» o «motivi di salute» (vedi il citato comma 5 dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 297/94), può essere consentita la permanenza per non più di un anno nella scuola dell’infanzia ad «alunni che necessitano di una speciale attenzione». Quanto agli alunni con disabilità, è da ritenere che i motivi di salute non possano coincidere con la sola situazione di disabilità certificata, poiché, altrimenti, quasi tutti gli alunni con certificazione di disabilità avrebbero diritto alla permanenza nella scuola dell’infanzia. Pertanto vale anche per essi – come per tutti gli altri -, la sottolineatura della nota circa la «straordinarietà e specificità degli interventi in questione». È ancora da precisare, infine, che mentre la precedente Nota 338/14 aveva attribuito al Collegio dei Docenti il potere di deliberare l’ulteriore permanenza alla scuola dell’infanzia, la nuova Nota 547/14 ha assegnato tale compito al Capo d’Istituto che deve però confrontarsi con «specifiche professionalità di settore» e avvalersi del «supporto dei servizi territoriali», «sentito il team dei docenti» e «in accordo con la famiglia».
* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). |