Graduatorie ad esaurimento 2014/17: Orizzonte scuola 21.3.2014 red - Aggiornato con il testo della Bozza del Decreto alla firma. Pronto il decreto per l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2014/17. Domande on line tra il 10 aprile e il 9 maggio, ma le date potranno essere confermate solo dopo la pubblicazione. Vi anticipiamo i contenuti. Riconfermate le tabelle di valutazione dei titoli. Possibile cambiare provincia, chi non presenta la domanda verrà depennato. Quali servizi presentare, valutazione salvaprecari, servizio militare, le riserve.
Scarica la bozza del Decreto (Si ricorda che si tratta di una
bozza che può essere soggetta a modifiche. Da notizie a noi
pervenute risulta qulche ritocco già nella giornata di ieri
pomeriggio)
Validità delle graduatorie ad esaurimento Le graduatorie avranno validità per gli a.s. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Saranno utilizzate per il 50% delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e quelle fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Permanenza e/o aggiornamento del punteggio/conferma iscrizione con riserva o scioglimento/trasferimento a pettine in altra provincia 1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito denominata, per fini pratici, “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
a. la
permanenza e/o l'aggiornamento del
punteggio con cui è inserito in graduatoria, c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;
Confermata la fascia aggiuntiva alla III, denominata per fini pratici "IV fascia" Dal 2012 sono iscritti nella IV fascia i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato
a) i corsi biennali
abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) ;
c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria Non è previsto nè il passaggio di questi docenti in III fascia, nè l'inserimento di altri docenti in questa fascia.
Assunzioni su posti riservati Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.
Il punteggio di servizio Per i docenti di I, II e III fascia saranno valutati titoli e servizi conseguiti successivamente al 1° giugno 2011, ed entro la scadenza del termine di presentazione della domanda, ovvero titoli e servizi già posseduti ma non dichiarati nel precedente aggiornamento. I servizi svolti successivamente al 1° giugno 2011 debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l’ anno scolastico 2010/11, il punteggio massimo consentito. Per i docenti di IV fascia saranno valutati titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 luglio 2012 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’ 10 luglio 2012. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l’ anno scolastico 2011/12, il punteggio massimo consentito.
Confermate le tabelle di valutazione dei titoli
1. Per il personale
iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento,
la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella
approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
Rideterminazione punteggio E' possibile cambiare il titolo di accesso, chiedendo la valutazione di uno più favorevole in termini di punteggio, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.)o il diploma COBASLID. Analogamente, i candidati che abbiano come titolo di accesso l’ abilitazione conseguita in uno dei paesi dell’Unione Europea, formalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale di equipollenza, possono chiedere la rivalutazione del punteggio del suddetto titolo ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia. A tal fine, gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 1) il possesso di un titolo accademico; 2) formazione professionale di durata biennale, acquisita dopo il percorso accademico; 3) composizione teorica e pratica della formazione;
4) frequenza
obbligatoria e inconciliabilità del contemporaneo svolgimento del
servizio d’insegnamento.
Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra. Servizio Salvaprecari Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. n.1 – sez. E0). Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. E’ altresì valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi dell’art. 5 comma 4bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013.
Servizio militare Il decreto conferma le disposizioni già presenti nei precedenti provvedimenti " Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina."
Scioglimento riserve e inserimento titoli di specializzazione Con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni sulle tempistiche relative allo scioglimento delle riserve e all’ inserimento dei titoli di specializzazione per coloro che conseguono i relativi titoli dopo la data di scadenza dei termini ed in tempo utile per le assunzioni relative agli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17. |