SCUOLA

Tfa II ciclo, quali sono le novità?

Il Miur ha pubblicato il bando con cui si dà avvio alla selezione per l'accesso
ai corsi del II° ciclo di tirocinio formativo attivo (Tfa). Ecco le novità.

di Francesco Magni, il Sussidiario 22.5.2014

Dopo una lunga attesa, il Miur ha pubblicato il bando con cui si dà  avvio alla selezione per l'accesso ai corsi del II° ciclo di tirocinio formativo attivo (Tfa), al fine di conseguire l'abilitazione per l'insegnamento della scuola secondaria di I e di II grado. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 16 giugno 2014. I posti banditi sono un totale di 22.450, suddivisi per le varie classi di abilitazione (nel 2012 erano di 20.067), a cui si aggiungono 6.630 posti per il sostegno (nel 2013 erano di 6.398).

Rispetto alla precedente tornata si possono rilevare alcune interessanti novità  presenti nel testo del Decreto Ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014.

In primo luogo è da segnalare l'accesso ai corsi «in soprannumero e senza dover sostenere alcuna prova», per tutti coloro che:

- hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) e che hanno poi sospeso la frequenza (i cosiddetti "congelati Ssis"); (art. 3 co. 6);

- sono risultati idonei al precedente percorso di Tfa (sostenendo e superando tutte le prove) ma non utilmente collocati in graduatoria per mancanza di posti disponibili nell'ateneo di riferimento;

- hanno superato l'intera procedura selettiva del precedente percorso di Tfa per più classi di abilitazione e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di Tfa (art. 3 co. 7);

- hanno sospeso la frequenza del precedente ciclo di Tfa per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili.

Un'altra novità  che appare ragionevole è quella di consentire «al fine di riconoscere un'opportunità  anche ai giovani laureati» anche a coloro che conseguono i titoli di ammissione prima dello svolgimento delle prove scritte (e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014) l'iscrizione con riserva al test preliminare. I laureandi delle prossime sessioni estive potranno quindi iscriversi a questo II° ciclo di Tfa. La medesima ammissione con riserva sarà  valida anche per coloro i quali conseguiranno il titolo di abilitazione necessario per l'iscrizione ai percorsi di specializzazione sul sostegno.

I candidati con titolo di studio conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione previa presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dagli adempimenti burocratici necessari, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università  italiane (art. 3 co. 5).

Da segnalare anche una precisazione per quanto riguarda il contenuto delle prove selettive di accesso (art. 6 co. 2), che verteranno sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al D.M. n. 80 del 21 settembre 2012 (per le classi di concorso non contemplate occorre fare riferimento al D.M. n. 357 dell'11 agosto 1998).

Una volta superato il test preliminare i candidati ammessi alle prove scritte potranno indicare «due ulteriori Atenei ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di Tfa qualora, al termine dell'intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l'accesso nell'Ateneo originariamente prescelto» (art. 7 co. 6). La ridistribuzione di tali candidati idonei verrà effettuata tenendo conto delle preferenze espresse dagli stessi e dal punteggio finale conseguito.

Per quanto riguarda le tempistiche, si prevede di svolgere la prova preselettiva entro il mese di luglio 2014, le procedure per la prova scritta e orale entro il mese di ottobre 2014 e di attivare i corsi nel mese di novembre 2014.

A questo punto c'è da sperare che il Miur prosegua in questa direzione di correzione virtuosa degli errori commessi nel recente passato: in particolare, tra altre mille vicende, occorrerà una buona dose di ragionevolezza e buon senso nel predisporre il test preselettivo, al fine di evitare che domande assurde e contraddittorie sbarrino la strada verso l'abilitazione a tante persone competenti e motivate. 

In questo senso sarà fondamentale il compito della Commissione nazionale nominata dal ministro (ai sensi dell'art. 15 comma 5, D.M. n. 249 del 2010) e che dovrà redigere il test preliminare che avrà identico contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione.