Tempo di scrutini ed esami di settembre

Giovanni Sicali, La Tecnica della Scuola 29.5.2014

Sono passati ormai 20 anni dal D.L. 23/12/1994, n. 729: “Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero”. E da allora si sono formati opposti schieramenti sull’attivazione degli interventi di “sostegno e di recupero”, e sulla “restaurazione” degli esami di “riparazione di settembre”.

I punti fermi per la regolarità e validità dello svolgimento di uno scrutinio si possono così riassumere:

1. Il Consiglio di Classe (CdC) deve essere "collegio perfetto": devono essere presenti tutti i docenti della classe scrutinata. Eventuali assenti giustificati devono essere sostituiti con delega scritta, protocollata e firmata dal DS o (in sua assenza) dal collaboratore Vicario, nel rispettando delle norme e dei principi delle sostituzioni. Il numero totale dei componenti il CdC deve rimanere invariato.

2. Il DS presiede lo scrutinio - o può delegare un docente del CdC (art. 5 c.5 del DLgs 297/94) - e sceglie tra i docenti il segretario verbalizzante.

3. “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”. (Art. 79 del Regio Decreto 653/1925). I voti si propongono in decimi interi in base ai criteri valutativi indicati dal POF dell’Istituto.

4. Il voto proposto da ogni docente per la sua disciplina è deliberato da tutto il CdC. Le decisioni vengono prese all’unanimità o a maggioranza dei componenti il CdC e in caso di parità numerica prevale il voto espresso del Presidente. Non è assolutamente possibile astenersi dalla votazione, che è sempre palese.

5. I docenti di sostegno partecipano al CdC dato che “ a norma dell’art. 315, c.5, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”. (cfr. Art. 15 c.10 dell’O.M. n. 90/2001). Se sono più di uno per uno stesso alunno esprimono un solo voto nelle decisioni del CdC.

6. I docenti di Approfondimento in materie letterarie come gli Insegnanti tecnico Partici (ITP) partecipano al CdC ma assegnano (per la disciplina) un voto unico insieme al docente della “teoria” o “curriculare”.

7. L’insegnante di Religione Cattolica partecipa al CdC, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’IRC e si assenta quando si discute degli altri alunni. Non esprime un voto numerico in decimi, ma si limita ad una annotazione motivata che viene allegata al documento di valutazione.

8. Il docente di alternativa alla Religione Cattolica partecipa allo scrutinio limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. (Cfr. Nota MIUR n. 695 del 9/2/2012).

9. Non è possibile organizzare dei “prescrutini” perché, come recita l’art. 193 c.1 del D.Lgs. n. 297/1994, “I voti di profitto e di condotta degli alunni (…) sono deliberati dal CdC al termine delle lezioni”, stabilito per ogni regione. Il POF di Istituto può programmare dei “prescrutini” senza però che in quella sede vengano prese delle decisioni definitive che competono solo ed esclusivamente al CdC convocato per lo scrutinio.

10. Non esistono norme che impongono la necessità di fare firmare agli allievi, da parte dei docenti, i programmi effettivamente svolti durante l’anno scolastico o altri atti. Questo perché l’insegnante nell’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale che risponde in prima persona degli documenti scolastici prodotti e da lui firmati. Nessun DS né tantomeno presidente di commissione di esame di Stato può pretendere la firma degli alunni. Quella che conta è la responsabilità del docente e la sua firma.

 

Riportiamo di seguito le prime indicazioni fornite da alcuni Atenei sul pagamento del contributo di 50 euro per l’iscrizione al test selettivo per partecipare al secondo ciclo di Tfa, ricordando che la tabella con i link alle pagine dei singoli Atenei è disponibile a questo indirizzo

Università di Cassino

La procedura di iscrizione deve essere compilata mediante il versamento del contributo con le modalità previste dal Decreto Dipartimentale 263 del 22/05/2014.

A tal fine il candidato deve accedere al sito GOMP dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, compilando tutte le parti richieste per l’iscrizione.

È richiesta l’iscrizione per la partecipazione ad ogni singola classe.

I candidati laureati presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale possono accedere utilizzando le credenziali già in loro possesso.

Il versamento potrà avvenire con Carta di Credito o con generazione di apposito MAV.

Tale procedura sarà disponibile a partire da venerdì 30 maggio 2014.

Università di Genova

Il versamento del contributo deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico sul c/c bancario n. 0000006039/90 intestato all’Università degli Studi di Genova, sulla Banca Carige, Servizio Tesoreria, via G. D’Annunzio, 39 Genova (Codice IBAN IT41B0617501472000000603990).  

Indicare nella causale: Selezione TFA Classi ... e il codice fiscale del candidato

Università di Milano

Venerdì 30 maggio 2014 verranno pubblicate le informazioni attinenti il versamento del contributo per la partecipazione al test di ammissione per il TFA. 

Università di Torino

Il bollettino per il pagamento della rata di iscrizione al test preliminare sarà disponibile sulla MyUniTO del portale di Ateneo al termine della procedura di iscrizione. L’importo sarà in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16/05/2014 n. 312.

Università di Cagliari

Le modalità di pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione dei TFA saranno pubblicate nella prima settimana di Giugno, dopo che sarà completata la configurazione dei servizi online, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società produtttrice del software.

Università di Padova

Relativamente al pagamento del contributo di partecipazione al test di euro 50,00, saranno a breve pubblicate indicazioni specifiche in questa stessa pagina

Università di Teramo

Tutte le istruzioni per i candidati relative al pagamento del contributo di partecipazione al concorso TFA saranno disponibili damartedì 3 giugno. Per info: Coordinamento dei servizi agli studenti Tel. 0861.266278/6327

Università di Trieste

Le modalità di pagamento, relative alla prova preliminare del TFA 2014/2015, verranno pubblicate non appena saranno definite.