I permessi 104 non vanno recuperati

 Orizzonte scuola 8.5.2014

di Paolo Pizzo - L’art. 15/6 del CCNL comparto Scuola dispone che “I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”

Si ricorda che la fruizione parziale dei giorni di permesso non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

I permessi si intendo a giorni (a meno che ovviamente non si tratti di permessi fruiti ad ore per handicap personale), e non esiste assolutamente alcun recupero.

Indipendentemente dall’orario di servizio giornaliero o settimanale e si tratti di docenti o ATA, il dipendente fruitore dei permessi non può essere soggetto al recupero delle ore non lavorate, di attività non prestate o avere l’incombenza di trovarsi i sostituiti per i giorni in cui si assenta.

Gli unici permessi orari che devono essere recuperati sono quelli di cui all’art. 16.