Le scuole paritarie hanno
l’onere dei docenti di sostegno

 Tuttoscuola, 26.5.2014

Una delle condizioni previste dalla legge 62/2000 per ottenere la parità scolastica è “l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio”.

Per anni l’inserimento di alunni disabili nelle scuole paritarie, alle stesse condizioni assicurate dalle scuole statali, è stato oggetto di polemiche per presunte discriminazioni od omissioni.

Al di là delle critiche, c’è stata una questione portata avanti da alcune scuole paritarie che, pur assicurando correttamente l’impiego di docenti di sostegno per l’integrazione degli studenti disabili accolti, ne chiedevano allo Stato un contributo finanziario aggiuntivo per sostenere gli oneri connessi.

Tra questi, l’istituto delle Suore Marcelline intraprendeva nel 2004 una causa per ottenere dal ministero dell’istruzione il rimborso delle spese sostenute (quasi 29 mila euro) per due docenti di sostegno.

Il Tribunale accoglieva la richiesta ma il Miur l’appellava. Poi di sentenza in sentenza, di appello in appello, la questione è arrivata fino alla Cassazione che si è definitivamente pronunciata il 16 maggio scorso, respingendo le pretese della scuola.

La Corte di Cassazione ha giudicato infondata la richiesta “perché l’onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalle “scuole parificate”, ivi incluse quelle per l’attività degli educatori di sostegno, grava sulle scuole stesse, sulla base del richiamato principio desumibile dall’art. 33 della Costituzione (senza oneri per lo Stato) e del citato quadro normativo di riferimento, nonché dei relativi atti e provvedimenti attuativi”.

A ben vedere, però, quella che può sembrare una sconfitta delle scuole paritarie diventa invece una affermazione del riconoscimento dell’effettiva parità delle stesse con quelle statali.