L’inclusione negli asili nido

Anche se la Legge Quadro 104/92 si occupava per lo più di scuola, essa stabiliva chiaramente che al bambino da 0 a 3 anni con disabilità dovesse essere «garantito l’inserimento negli asili nido». E già all’inizio degli Anni Settanta, si era parlato di «educazione e socializzazione dei bambini, prima dell’ingresso nella scuola dell’infanzia». Vediamo dunque l’attuale situazione del settore, fornendo anche qualche utile indicazione alle famiglie

di Salvatore Nocera*, Superando 27.5.2014

Così, più di quarant’anni fa, la Legge 1044 del 1971 aveva definito gli asili nido: «L’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico».

Quella norma sembrava poggiare l’attenzione soprattutto sul sollievo della famiglia, e in particolare delle madri, dal peso della gestione quotidiana dei figli piccoli, al fine di consentir loro l’attività lavorativa. Proprio a tale scopo, infatti, furono anche stanziati dei fondi a favore dei Comuni.

Con il passare del tempo, però, a quell’obiettivo originario se n’è affiancato un altro, sempre più emergente, e cioè quello dell’educazione e della socializzazione dei bambini, prima dell’ingresso nella scuola dell’infanzia.

Per tale motivo, ad assumere un maggiore peso educativo fu via via l’articolo 6, comma 1, punto 3 di quella norma, che recitava: «[gli asili-nido debbono] essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino». La formazione psicopedagogica degli operatori, in sostanza, venne acquistando sempre più importanza.

Quando poi nel 1992 fu approvata la Legge Quadro 104 sulla disabilità, essa, pur occupandosi per lo più di scuola, all’articolo 12, comma 1 stabiliva che al bambino da 0 a 3 anni con disabilità fosse «garantito l’inserimento negli asili nido».
Qui l’espressione «garantito» significa chiaramente che la legge riconosce un diritto e che tale diritto è rafforzato dall’articolo 3, comma 3 della medesima Legge, laddove si dice che per gli alunni in situazione di disabilità grave l’accesso ai servizi previsti «assume connotazione di priorità». Ciò significa che i bimbi con certificazione di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 hanno diritto di priorità di accesso agli asili nido, in caso di eccesso di domande di iscrizione. Questo, ovviamente, purché si tratti di asili nido attivati dal Comune di residenza del bimbo; in quelli, invece, di altri Comuni, il bambino con disabilità, anche grave, deve rispettare le graduatorie, secondo i criteri fissati localmente.

A riprova della prevalente funzione educativa di tali servizi, va ricordato poi che sempre la Legge 104, all’articolo 13, comma 2, prevede che i Comuni possano adeguare «l’organizzazione e il funzionamento degli asili-nido» alle esigenze dei bambini con disabilità, «al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati».

Addirittura la previsione di tre tipologie di personale specializzato, docente, assistente educativo ed operatore per l’assistenza materiale, chiarisce bene quale sia stata la volontà del Legislatore nella necessità di assicurare interventi precoci di recupero, socializzazione e integrazione.

Pertanto, alla luce di tutto ciò, le famiglie possono chiedere ai Comuni la costituzione di asili nido propri o il convenzionamento con asili nido privati che abbiano i requisiti richiesti dai Comuni stessi, anche sulla base delle rispettive Leggi Regionali in materia.

Alcune considerazioni, infine, anche rispetto al pagamento delle rette.

Per quelle previste dagli asili nido comunali, si ritiene che i Comuni intendano adottare criteri orientati all’utilizzo dell’ISEE familiare [l’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica equivalente, N.d.R.], tenendo conto del coefficiente concernente la presenza di minori con disabilità. Si ritiene tuttavia possibile l’applicazione dell’articolo 3, comma 2 ter del Decreto Legislativo 130/00, secondo il quale – nei percorsi sociosanitari – i servizi vanno forniti alle persone con disabilità sulla base del solo ISEE personale e non familiare, poiché dall’espressione indicata sia nell’articolo 6, comma 1, punto 3 della citata Legge 1044/71 («assistenza sanitaria»), sia nell’articolo 13, comma 2 della Legge 104/92, risulta chiaramente che gli interventi precoci sono non solo di socializzazione, ma anche di «recupero sanitario ed integrazione» e quindi hanno una stretta interconnessione sociosanitaria.

In caso di conflitto, pertanto, occorrerà attendere le decisioni del Governo, conseguenti al recente Decreto sul nuovo ISEE.

 

* Già vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.