GildaVeneziaNews

TFA 2° ciclo

 Chi può partecipare ai corsi

 GildaVeneziaNews, 21.5.2014


Chi può accedere al TFA

Termini

Possono partecipare alle prove di accesso dei TFA i docenti privi di abilitazione per la relativa classe di concorso che presenteranno domanda  entro il termine ultimo fissato al 16 giugno 2014.
 

Requisiti di ammissione

I docenti devono possedere i titoli di ammissione alle classi di concorso previsti dal decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso previste dall'Allegato A del DM 9 febbraio 2005, n. 22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al DM 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il DM 9 febbraio 2005, n. 22.

Sono inoltre considerati titoli di ammissione alle classi di concorso le lauree previste dal  DM 8 gennaio 2009 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca DM 9 luglio 2009;

Per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.

 

Ammissione con riserva o in soprannumero

Possono iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare coloro che conseguono i titoli di ammissione dopo le prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove selettive.

I titoli di ammissione sono autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la procedura on line al momento della presentazione della domanda. La verifica dei titoli di accesso è effettuata dagli Uffici scolastici regionali prima dello svolgimento del test preliminare e laddove l’esito dei controlli sia negativo, l’aspirante è escluso con apposito provvedimento.

I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione presentando il certificato del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane.

Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostener alcuna prova, coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l'abilitazione ai sensi dell’articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 novembre 2011.

Sono ammessi in soprannumero anche coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA.