Sentenza TAR: corsi PAS, respinto ricorso ammissione senza 180 giorni servizio specifico

Antonio Guerriero, Professionisti Scuola 30.5.2014

Con diverse sentenze TAR, la n. 5809/14, n. 5817/14 e n. 5818/14, i giudici hanno respinto i ricorsi di numerosi docenti che chiedevano l'ammissione ai corsi Pas senza il requisito del servizio specifico di 180 giorni pur avendo complessivamente 540 giorni di servizio.

I ricorrenti in particolare impugnavano il decreto 81-2013 in cui viene previsto che, ai fini del possesso, del requisito di tre anni di servizio di insegnamento richiesto per la partecipazione ai percorsi speciali abilitanti, è valutabile solo il servizio prestato nell’anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni, purchè almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare, escludendo coloro che hanno maturato cumulativamente tre anni di servizio dal 1999 al 2013, anche in posto o classe di concorso diversa da quella per la quale si intende partecipare.

I legali dei ricorrenti ricorrevano invocando numerose violazioni da parte del Miur tra cui quella dell’art. 2, comma 416 della legge 244-2007; violazione dell’art. 2 del D.M. n. 249-2010; violazione degli articoli 35 e 51 Costituzione; , dell’art. 2, comma 4 della legge n. 124 del 1999, del principio di buon andamento della P.A.; illogicità manifesta ingiustizia manifesta, violazione del principio di cui all’art. 3 della Costituzione.

Il collegio giudicante ha respinto invece il ricorso stabilendo che le motivazioni addotte siano completamente infondate.

I giudici però nel respingere il ricorso hanno evidenziato che le lamentate violazioni non possono essere condivise proprio alla luce del quadro normativo di riferimento che vede da un lato il mutamento delle modalità di conseguimento delle abilitazioni all’insegnamento come dovuto alla sospensione dell’accesso alle SISS adottata con l’art. 64, comma 4 ter del d.l. n. 112 del 2008 e dall’altro proprio l’esigenza di riportare al dettato normativo della legge 124-1999 le modalità di formazione e soprattutto di accesso alle carriere dei docenti i cui concorsi sono rimasti bloccati per oltre un decennio.

I giudici oltre a respingere le motivazioni addotte dai ricorrenti, in particolare non hanno condiviso la violazione dell’art. 2, comma 4 della legge n. 124 del 1999 dedotta dai ricorrenti.

Nella sentenza il collegio giudicante ha ricostruito l'escursus normativo riguardante le modalità di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Fanno infatti rilevare che i docenti conseguivano l’abilitazione all’insegnamento tramite tre modalità: la prima la partecipazione al concorso ordinario per esami e titoli, la seconda a regime tramite appositi corsi universitari abilitanti cui partecipano i soggetti in possesso del semplice titolo di studio oppure una terza mdalità tramite apposite sessioni riservate, come sono quelle cui aspirano gli interessati con i titoli di servizio.

La prima modalità risalente alla legge n. 270-82 secondo il cui art. 1 i docenti che ne fossero sprovvisti conseguivano l’abilitazione mediante il superamento del concorso ordinario per esami e titoli che dava l’accesso alle cattedre di insegnamento.

La disposizione è confluita nell’art. 400, comma 12 del Testo Unico delle disposizioni sull’istruzione di cui al d.lgs. 297-94, che riprendeva sotto questo profilo la precedente norma del 1982, ma aveva efficacia temporale limitata fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 341/1990 di riforma degli ordinamenti didattici universitari che istituiva la seconda modalità delle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario. In realtà il bando dell’ultimo concorso a cattedre di cui al d.d.g. n. 82-2012, con evidente funzione di sanatoria, consentiva ancora a gruppi di docenti abilitati secondo norme del previgente ordinamento e qualora vincessero il concorso di conseguire l’abilitazione per la classe di materie cui avessero partecipato.

Anche la terza modalità, che è poi quella che qui interessa, risale alla legge n. 270 del 1982 secondo il cui art. 35 i docenti che avessero prestato un anno di servizio nell’a.s. 1980/1981 potevano partecipare alla speciale sessione riservata e le sessioni riservate ai docenti con i titoli di servizio si sono succedute sempre autorizzate con disposizioni ad hoc a seguire dalla legge n. 246-88, dal d.l. n. 357/1989 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 ed infine nell’art. 2 della legge n. 124 del 1999.

In realtà questo articolato sistema di conseguimento delle abilitazioni, specie per le sessioni riservate è stato attuato saltuariamente e come sopra accennato anche mediante decretazione di urgenza.

Poco prima che entrasse in vigore la legge n. 124 del 1999 furono banditi i concorsi a cattedra per esami e titoli del 99 il cui bando prevedeva che vi potessero partecipare docenti sprovvisti di abilitazione che quindi qualora li superassero conseguivano il titolo.

Le sessioni riservate di abilitazione sono state pure esse saltuariamente bandite: OM del 2 settembre 1982 (Art.35 Legge 20.5.1982 n. 270); OM del 2 settembre 1982 (Art.76 Legge 20.5.1982 n. 270); OM n.169 del 20 giugno 1988 (Art. 3 Legge 4.7.1988 n. 246); OM n. 394 del 18 novembre 1989 (Art. 11 – DL 357/89 Legge 27.12.1989 n. 417); OM n. 79 del 26 marzo 1990 ; OM n. 99 del 9 aprile 1990 (Art. 28 bis Legge 27.12.1989 n.417).

Sostanzialmente tra il 1999 ed il 2012 non furono banditi altri concorsi per l’accesso alle carriere dei docenti, laddove quanti volevano conseguire le abilitazioni hanno potuto effettuarlo a livello generalizzato a decorrere dagli anni accademici 2000/2001 mediante le neo istituite S.S.I.S. di cui all’art. 4, comma 2 della legge 341-1990 e che attribuivano le abilitazioni a chi fosse in possesso del titolo di studio idoneo; oppure hanno dovuto attendere che dopo l’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 iniziassero ad essere bandite le nuove sessioni riservate di abilitazione per poter transitare dalla terza fascia delle graduatorie permanenti alla seconda fascia ed aspirare così ad avere una stabilizzazione del posto di lavoro, come sono appunto i ricorrenti, che sprovvisti di abilitazione, hanno però il servizio di insegnamento.

E ciò è avvenuto in virtù proprio dell’art. 2 della legge n. 124/1999 che al comma 4 stabilì che contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge, che in realtà non fu mai bandito, fosse indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che desse titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1 ed alla quale erano appunto ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che avessero prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. La norma stabiliva altresì che il servizio dovesse essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

In applicazione di tale norma, a distanza di circa dieci anni dall’ultima sessione riservata bandita ai sensi della legge n. 417 del 1989, furono bandite quindi le ulteriori sessioni riservate con l’O.M. 153-1999, seguita dall’O.M. n. 33-2000 che integrava in parte i requisiti di servizio stabiliti dalla prima e dall’O.M. n. 1 del 2001, che riapriva i termini di partecipazione stabilendo che i requisiti di servizio potessero essere quelli dichiarati fino alla data di presentazione delle domande e cioè il 27 aprile 2000.

Il problema dei docenti che avevano titoli di servizio e non solo di studio per accedere all’insegnamento si è riproposto al legislatore ai giorni nostri all’indomani della entrata in vigore del Regolamento n. 249 del 2010 il cui regime transitorio iniziale non prevedeva sessioni speciali di abilitazione per i docenti con ingenti titoli di servizio, come sono i ricorrenti, tanto da doverlo introdurre con l’apposita modifica di cui al d.m. n. 81-2013, pure avversato dai ricorrenti.

In particolare il mutamento recato nella durata temporale del servizio svolto da prendere in considerazione ai fini della ammissione alla sessione riservata, attuali Percorsi Abilitanti Speciali, non appare in contrasto con le violazioni denunciate dai ricorrenti.

Nel caso non si rileva il dedotto contrasto tra l’art. 2, comma 4 della legge n. 124 del 1999 secondo il quale potevano essere ammessi alle speciali sessioni riservate di abilitazione i docenti che avessero almeno 360 giorni di servizio con la disposizione di cui all’art. 15 del D.M. n. 249 del 2010 secondo il quale vi possono essere ammessi i docenti con 540 giorni di servizio di cui almeno 180 nella classe di concorso per cui si chiede l’abilitazione perché tra la legge n. 124 del 1999 e il Regolamento n. 249 del 2010 la materia di che trattasi è stata oggetto di delegificazione proprio a cura della legge 24 dicembre 2007, n. 244 invocata dai ricorrenti a sostegno delle loro tesi.

Quest’ultima all’art. 2, comma 416 ha disposto che al fine anche di eliminare la formazione del precariato, la disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente doveva essere definita con regolamento da adottarsi a cura del Ministro dell’Istruzione.

E questo è stato fatto con il D.M. 249 del 2010 che, quindi, laddove modifica da 360 giorni a 540 giorni i requisiti di accesso non si presenta sprovvisto di copertura normativa.

L’altro aspetto che merita una contestazione è dato dalla circostanza che il bando oltre il possesso di 540 giorni di insegnamento nel periodo dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2011/2012 - ampliato all’a.s. 2012/2013 dal punto 7 della domanda – prevedeva la valutabilità dell’anno scolastico o quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni o come anno intero ai sensi dell’art. 11 comma 14 della legge n. 124 del 1999, sostenendo gli interessati, che tale ulteriore requisito temporale non sia ricompreso nella legge n. 124 del 1999.

A parte che anche tale ultima legge proprio all’art. 2, comma 4 prendeva in considerazione ai fini dell’ammissione alle speciali sessioni riservate anche il requisito di “almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995” nell’ambito dei 360 giorni di effettivo servizio di insegnamento, la giurisprudenza sull’argomento ha posto in rilievo che la citata disposizione, rispetto alla quale dunque il bando impugnato presenta l’unica differenza della data di decorrenza del requisito, “si giustifichi in relazione alla valorizzazione dello specifico periodo di servizio, connesso ad esperienze didattiche caratterizzate da una certa stabilità.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 6216 del 16 dicembre 2008).

Ma le disposizioni di cui all’art. 15, commi da 1 bis ad 1 sexies del D.M. n. 249 del 2010 non possono essere ritenute contrastanti col ridetto art. 2, comma 4 della legge n. 124 del 1999 anche per un’altra ragione; quest’ultimo era definito espressamente dal legislatore come norma transitoria ed in quanto tale i requisiti da esso recati ai fini dell’ammissione alle sessioni riservate di abilitazione dell’epoca non possono essere estesi a situazioni verificatesi in date ad essa successive. Al riguardo la giurisprudenza sull’argomento pone proprio in rilievo: “Tale norma, espressamente qualificata come transitoria, non individua, quindi, un ordinario sistema di reclutamento, ma attribuisce un beneficio straordinario e di stretta applicazione; in base, quindi, al suo carattere transitorio ed eccezionale deve essere escluso che la stessa possa essere applicata in relazione a situazioni venutesi a creare in data successiva alla sua entrata in vigore. Ne consegue che la suddetta norma risulta inapplicabile nei confronti di quanti abbiano maturato i titoli, astrattamente idonei per la partecipazione alle procedure poste in essere in sua attuazione, in data successiva a quella della sua entrata in vigore.” (Consiglio di Stato, sezione VI, Sent. n. 85 del 17 gennaio 2008).

Nella sentenza i giudici hanno infine stabilito che anche le ulteriori lamentate violazioni agli articoli della Costituzione e per l'accesso al pubblico impiego non sono accoglibili e pertanto il TAR respinge il ricorso proposto.

 

Allegati:

   Sentenza Tar Lazio n. 5809-2014

   Sentenza Tar Lazio n. 5817-2014

   Sentenza Tar Lazio n. 5818-2014