Diritto allo studio: i rischi per l’istruzione
Nella modifica del Titolo V della Costituzione
s’intravedono di Osvaldo Roman, Education 2.0 25.7.2014 Purtroppo non è molto noto, nella legislazione a carattere concorrente attribuita alle Regioni dal testo attualmente vigente dell’articolo 117 della Costituzione, figura anche il diritto allo studio. La legge di parità – la n. 62 del 2000 – aveva stabilito, per l’erogazione delle borse di studio, un principio fondamentale che aveva lo scopo precipuo d’impedire che attraverso tale strumento potesse essere aggirato il divieto di finanziamento delle scuole paritarie. Tale principio stabiliva che le borse di studio da erogare agli studenti delle scuole paritarie dovessero avere la stessa entità economica di quelle erogate agli studenti delle scuole statali. Con tale norma si sarebbe dovuto impedire che attraverso l’erogazione delle borse di studio rientrasse la possibilità di finanziare il costo degli studi svolti presso un’istituzione scolastica privata ancorché paritaria.
Nella gran parte della legislazione regionale che ha regolato tale
materia, come ho tentato di dimostrare nel capitolo nono di un mio
recente lavoro riguardante le scuole paritarie, tale principio
fondamentale è stato generalmente ignorato.
Infatti, nel nuovo articolo 117 si abolisce la legislazione
concorrente delle Regioni e si precisano i rispettivi ambiti della
legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni (esclusiva in
quanto residuale). Nel nuovo testo sembra superato il concetto di “principio fondamentale”e la legislazione esclusiva statale, richiamata alla nuova lettera n) dell’articolo, risulta riguardare:“disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”.
Mentre il vigente articolo 117 della Costituzione prevedeva che :”Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a:...
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi.
Nel nuovo testo dell’art.117 si stabilisce che: “Spetta alle Regioni
la potestà legislativa... salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e
formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche
universitario”.
In particolare cosa potrà concretamente significare quella competenza
riguardante ”la promozione del diritto allo studio”. Se tale
promozione potrà seguire la strada indicata dalla legislazione
lombarda cioè rappresentare la forma futura e diffusa, sia pure con
modalità arbitrariamente articolate su tutto il territorio
nazionale, del finanziamento dei costi dell’istruzione paritaria.
Le “disposizioni generali” della legge di parità sono “comuni” nel
senso che valgono per tutto il territorio nazionale. |