Utilizzazione dei docenti di ruolo:
quando e su quali posti

 Orizzonte scuola 7.7.2014

di Giovanna Onnis - Che cosa si intende per "mobilità annuale"? Chi può richiedere l'utilizzazione? Cosa accade al punteggio?. Le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie (Mobilità annuale) sono disciplinate dal CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’anno scolastico 2014/2015).

Cosa si intende per mobilità annuale?

La mobilità annuale comprende utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che sono due istituti contrattuali decisamente importanti e fondamentali per la ricerca della migliore sistemazione lavorativa da parte del personale scolastico.

E’ importante sottolineare che le utilizzazioni, così come l’assegnazione provvisoria docenti, possono essere richieste solamente dopo l’espletamento di tutti gli adempimenti collegati alle operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo)

Con la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria il docente chiede di poter essere utilizzato presso altra istituzione scolastica, diversa da quella di titolarità, per l’anno scolastico successivo a quello nel quale viene inoltrata la domanda. Le operazioni di mobilità annuale, quindi, riguardano un solo anno scolastico, non sono trasferimenti, ma rappresentano soltanto una sistemazione provvisoria che, se ricorrono le condizioni, può essere richiesta ogni anno.

Quali sono le finalità delle utilizzazioni?

Come recita l’art.2 del CCNI, le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente sono “prioritariamente dirette a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.”

E’ possibile essere utilizzati in altra classe di concorso e/o in grado d’istruzione differente rispetto a quello di titolarità?

Sì, in base ai titolo di studio e professionali posseduti “è valorizzata la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa , per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007 ” (art.2 del CCNI sulla Mobilità annuale 2014/15)

Tutti i docenti possono chiedere utilizzazione?

No, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono indicati nell’art.2, comma 1 (Titolo I – Personale docente) del CCNI e devono appartenere alle seguenti tipologie:

a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2014/2015 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2006/2007 e successivi;

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 26.2.2014 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;

e) i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2013/2014 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2014/2015;

e1) i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferiti d’ufficio;

f) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;

g) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

h) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero o che richiedano l’utilizzazione presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al D.P.C.M. 25.1.2008 e successive norme applicative, qualora richiesta dagli stessi ITS e prevista da specifici accordi regionali. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;

i) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili.
Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie;

j) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;

k) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;

l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98, ai quali si applica l’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;

m) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n.186;

n) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.


Ai fini del punteggio di servizio, come incide l’utilizzazione?

L’anno svolto dal docente in utilizzazione (provinciale o interprovinciale) viene valutato normalmente e per intero anche se svolto in altra classe di concorso o in altro ordine o grado d’istruzione

L’utilizzazione determina l’interruzione della continuità con conseguente perdita del punteggio maturato?

No, l’anno in utilizzazione non fa perdere in nessun caso il punteggio di continuità e viene valutato come svolto nella scuola di titolarità e per la classe di concorso di appartenenza., come specificato nella nota 5 della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI trasferimenti : “Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune…… Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.”