Ma come si progredisce di carriera?
Pasquale Almirante, La
Tecnica della Scuola 21.7.2014
Toni allarmati
per la ventilata riproposizione della legge Aprea sulla carriera dei
docenti: iniziale, ordinario, esperto. Tuttavia occorre vedere bene
come avverrebbe il passaggio da un "ruolo" all'atro. L'unico
appiglio che abbiamo è l'art.17 della sua primitiva proposta; e
l'art.18
Ecco cosa dice la "Proposta di
Legge 953 del 12 maggio 2008 - Sulla scuola d'iniziativa
Valentina Aprea"
Art 17 -
Articolazione della professione docente
La professione docente è articolata nei tre distinti livelli docente
iniziale, docente ordinario e docente esperto. Ai docenti esperti
sono attribuite responsabilità anche relazione ad attività di
formazione iniziale e aggiornamento, di coordinamento di
dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna
e collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica.
Possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto
all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti,
remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo
stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un
apposito fondo di istituto.
La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento
economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli.
L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale
e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica,
effettuata da un'apposita commissione di valutazione.
Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale
documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e
sono riportate nel portfolio personale del docente.
La commissione di valutazione di cui è presieduta dal dirigente
dell'istituzione scolastica o formativa, è composta da tre docenti
esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o
formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale.
L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente
ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli
effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di
valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei
crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente
esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto.
Si determina annualmente il contingente massimo di personale
docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente
esperto.
Ma ancora più
significativo è l'art 18 - (Vicedirigenza delle istituzioni
scolastiche).
E' istituita la
vicedirigenza delle istituzioni scolastiche. Il vicedirigente svolge
attività di collaborazione diretta con il dirigente dell'istituzione
scolastica. Il vicedirigente è sovraordinato gerarchicamente ai
docenti. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante
procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a livello
regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti
esperti in possesso di laurea. Il vicedirigente può essere esonerato
dal servizio scolastico.
Il commento (c'è
di stare preoccupati? E se si o no, perché?) lo lasciamo ai nostri
lettori sulla pagine Fb del Portale de La Tecnica