L'uso del registro on line.
Interrogazione dell'onorevole Molea

Silvana La Porta, La Tecnica della Scuola 28.7.2014

E’ stato il tormentone dell’anno scolastico che sta per concludersi: l’uso del registro on line. In molte scuole si è rivelato quasi impossibile aggiornarlo quotidianamente a causa delle scarse dotazioni informatiche, ma il nuovo strumento virtuale ha determinato una serie di questioni più ampie: la sua obbligatorietà e l’eventuale termine stabilito, il problema della privacy, i possibili attacchi hacker e la sua sicurezza.

Fino a giungere a un nodo fondamentale: le risorse a disposizione per implementarne l’uso. A porre sul tappeto tali questioni ci ha pensato venerdì in Aula l’on. Bruno Molea, deputato forlivese di Scelta Civica per l’Italia, affrontando un tema che influisce non poco sull'operatività delle scuole: La questione si ripresenterà, infatti, a breve: “Il famoso registro on line, previsto dal precedente Governo ed ancora non implementato in tutti gli istituti, a causa di un empasse burocratico connesso, tra l'altro, al parere del Garante della privacy ed alle più generali norme individuate per la "de-materializzazione delle segreterie scolastiche".

Roberto Reggi, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, nel rispondere all'On. Molea, ha confermato che si stanno definendo linee guida sulla digitalizzazione ed informatizzazione di documenti e procedure all'interno delle scuole, che devono coniugare le esigenze di efficienza con l’obbligo di trasparenza delle informazioni, così come la tutela della privacy rispetto ai dati in rete.

Pronta la replica dell'On. Molea: "E' evidente che sul tema si naviga ancora a vista e, nonostante l’attenzione che il ministero sta rivolgendo ad aspetti non secondari del provvedimento, quale la privacy, occorre ricordare che purtroppo nel nostro Paese esiste un reale problema di infrastrutture digitali (non a caso, siamo anche gli ultimi in Europa quanto a velocità della connessione internet), che necessitano di essere adeguate; le scuole per prime, nella maggior parte dei casi, non hanno a disposizione connessioni veloci per poter svolgere attività e procedure on line con efficienza. A questo si aggiunge che la maggior parte degli insegnanti, provvede a questi adempimenti con mezzi propri, computer o tablet, in quanto le segreterie delle scuole non sono attrezzate per metterli a disposizione degli insegnanti per il necessario svolgimento delle attività previste".

Resta il fatto che l'introduzione del cosiddetto registro elettronico potrà essere considerata pienamente legittima quando il ministero dell'istruzione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 27, del decreto legge 95/2012, provvederà ad emanare il piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative.
Tale piano avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto 95/2012 ma, a tutt'oggi, l'amministrazione centrale non ha ancora provveduto, fatta salva una nota, di carattere meramente interlocutorio, emessa il 3 ottobre 2012 (n.1682/U). Oltre tutto, ai fini della validità di qualsiasi documento amministrativo in formato informatico, è necessario che esso venga sottoscritto dal pubblico ufficiale con firma digitale. Così come previsto dall'articolo 21, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n.82/2005 come riformato e vigente). Il che significa con un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro. Che consente al titolare, tramite la chiave privata e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (si veda l'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 82/2005). Solo in questo caso il documento informatico può sostituire il documento cartaceo.

Non bisogna dimenticare che l'osservanza delle disposizioni fin qui enunciate è assolutamente necessaria anche ai fini della compilazione dei registri elettronici, a pena di nullità degli atti formati in violazione delle medesime. Ciò perché i docenti, all'atto della compilazione del registro di classe o del professore, agiscono in veste di pubblici ufficiali (si vedano le sentenze della V sezione penale della Corte di cassazione n.12726/2000 e n.714/2010).

Eppure la maggior parte dei Dirigenti scolastici, per ’ottemperare alle indicazioni del MIUR, hanno pagato con le misere risorse delle istituzioni scolastiche società informatiche private, con somme oscillanti tra 2000 e 5000 euro l’anno, per la gestione esterna di programmi dedicati al management di attività burocratiche legate alla didattica, al personale, al bilancio, alle comunicazioni agli alunni e alle famiglie.

Perché il Ministero non commissiona e distribuisce a tutte le scuole statali, un unico software che funzioni e che sia aggiornabile invece di consentire a soggetti privati di vendere annualmente, con contrattazioni separate, a ogni istituto scolastico, la gestione esterna online di programmi di loro proprietà? Una cosa è certa: che per tutto l’anno scolastico 2013/14 è stato registro elettronico, che passione…