Se
il DS obbliga i docenti Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 24.6.2014
Dal termine
delle lezioni e fino al 30 giugno non esiste l'obbligo di rispettare
l'orario di servizio settimanale; ogni disposizione in tal senso si
potrebbe configurare come azione antisindacale. Infatti il solerte dirigente ha predisposto corsi di recupero da effettuare per tutti gli studenti che hanno riportato una valutazione di sufficiente nelle classi terza e quarta elementare e prima e seconda media. Questo progetto mai votato dal Collegio dei docenti e non riportato sul piano annuale delle attività, dovrebbe essere effettuato senza alcuna retribuzione da parte dei docenti, che a dire del loro dirigente scolastico sarebbero in servizio e quindi dovrebbero svolgere questo compito gratuitamente, facendolo rientrare nel servizio obbligatorio ed ordinario, e non in quello accessorio e facoltativo. Le pretese del dirigente scolastico, che non sarebbe nemmeno l’unico a proporre certe cose, sono palesemente illegittime e denotano un comportamento antisindacale in quanto viola con ogni evidenza le norme contrattuali. Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono infatti regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009. In particolare nel comma 4 del su citato art.28 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”. Inoltre è utile leggere con attenzione l’inizio del comma 5 dell’art.28 in cui è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. Quanto la scuola finisce cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è assurdo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni. Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività fosse stato votato dal Collegio dei docenti l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nell’art. 29 del CCNL scuola. In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente, sarebbe un comportamento antisindacale che non mancherebbe di avere le sue giuste conseguenze. Quello che può fare il dirigente scolastico, senza rischiare di incorrere in azioni illegittime, è di chiedere la disponibilità volontaria di svolgere il recupero per gli studenti bisognosi, ma senza pretendere obblighi ed imporre ordini di servizio strampalati. |