Nella riforma della PA si abroga il CNPI. Orizzonte scuola 13.6.2014 red - Il Governo vuol mettere una pezza all'annosa questione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che l'ha visto soccombere nei tribunali, mettendo in pericolo i provvedimento che ne richiedevano il parere. Così, nel silenzio più assoluto, è stato inserito nel testo della riforma della PA l'articolo 28 con il quale vengono abrogati gli articoli 23, 24, 25 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e il decreto legislativo del 30 giugno 1999, n. 233. Cioè il CNPI. E nel comma tre si fanno "salvi gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al riordino degli organi collegiali non sono dovuti i pareri obbligatori e facoltativi da parte del suddetto organi collegiale". Nessuna intenzione di fare un passo indietro, quindi, da parte del Governo, che aveva perso nei tribunali perché non ha provveduto a colmare il vuoto di rappresentanza determinato dalla mancata proroga del CNPI decretandone di fatto la soppressione a partire dal 2013. Sentenza del Tar confermata in Consiglio di Stato. Il Tar aveva anche stabilito che se il MIUR non avesse adempiuto entro 60 giorni sarebbe toccato ad un commissario ad acta (già individuato nel prefetto di Roma) provvedere ad avviare le procedure per insediare il nuovo organismo (il Consiglio superiore della pubblica istruzione) così come previsto dal decreto legislativo 233 del 1999. Ed invece arriva la stangata, con un articolo ad hoc che abroga il CNPI vanificando la vittoria in tribunale. Tra i provvedimenti che rischiavano di essere vanificati per mancanza del parere del CNPI era, ad esempio, la sperimentazione sui licei quadriennali. Se il testo verrà confermato, la sperimentazione sarà salva. Nella riforma della PA viene abolito anche il Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233, (riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che riguardava gli organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale. Il tutto in funzione di quella riforma degli organi collegiali che sarà avviata a breve dal questo Governo. |