Scuola. Inserimento in terza fascia.
Ultime indicazioni per i ritardatari

di Alessia Gervasi, Proposta Lavoro 22.6.2014

La scadenza del 23 giugno è arrivata e ancora tanti sono i dubbi sulla corretta compilazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto. Ecco alcune risposte ai dubbi più frequenti che riguardano gli inserimenti in terza fascia.

La scadenza del 23 giugno riguarda esclusivamente il modello A2. Per il modello B bisognerà attendere le indicazioni del MIUR 

Chi era già inserito nelle graduatorie ma non ha rinnovato l’iscrizione per il triennio 2011/2014 deve compilare il modello A2 

Deve compilare il modello A/2 bis il docente privo di abilitazione e che era già iscritto in III fascia per il triennio 2011/14 e che richieda contemporaneamente l'iscrizione per nuovi insegnamenti

Alla domanda non è necessario allegare certificati di laurea o degli esami svolti, né tantomeno copia dei documenti di identità. Tutte le pagine compilate del modello vanno datate e firmate. Rispetto alle pagine non compilate non c’è alcuna indicazione nel decreto è comunque possibile firmarle.

La scuola capofila prescelta e inserita nella domanda a pag 1 deve appartenere al tipo di istituzione scolastica superiore (ad esempio se ci si iscrive per scuola d'infanzia e/o primaria + scuola secondaria la scuola capofila deve essere una secondaria).

Gli insegnamenti vanno indicati a pag. 2, specificando accanto a ciascuno la sigla “N.I.” (nuova inclusione) se non inserito già in III fascia delle graduatorie di istituto del precedente triennio 2011/14 e la sigla “P.I.” (precedente inclusione) se già inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto del precedente triennio 2011/14.

Se avete già consegnato la domanda e vi rendete conto di aver fatto degli errori durante la compilazione, prima della scadenza potete contattare la segreteria chiedendo di modificare il dato oppure inviare un nuovo modello di domanda, che annulla e sostituisce il precedente (indicando con precisione il modello precedente e che va fatta la sostituzione). Dopo la scadenza del 23 giugno sarà comunque previsto un breve periodo “per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta e parziale” (Il dm n. 353 del 22 maggio 2014)