Come si forma organico di diritto:
liceo sportivo, geografia economica,
licei musicali, cattedre a 18 ore, classi atipiche

 Orizzonte scuola 10.6.2014

red - Come formare le classi? Come gestire le novità su liceo sportivo, geografia economica, ex classi serali, classi di concorso atipiche, quote di autonomia? L'Ufficio Scolastico di Belluno riassume le più importanti indicazioni.

Il Miur ha pubblicato la CM 3119 del 1 aprile 2014 "Assegnazione insegnamenti alle classi di concorso 2014-2015": si farà ancora riferimento alle attuali classi di concorso, integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del quinquennio degli istituti di secondo grado.

Formazione Classi 

Come già precisato nelle precedenti note, per la formazione delle classi le SS.LL. faranno riferimento ai criteri e parametri numerici indicati nel “ Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola , ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133” approvato con D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e il D.M. 3 giugno 1999.

Per la scuola secondaria di secondo grado  le classi iniziali e successive devono essere  formate secondo i parametri numerici fissati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 17  del predetto D.P.R., che si riassumono  nella tabella che segue.

Scuola secondaria di II grado

(artt. 16 e 17 D.P.R. n. 81/2009)

numero minimo
di alunni

numero massimo di alunni

classi iniziali

 

 

 

Classi iniziali (art. 16)

mantenimento cl. finali (art. 17)

mantenimento cl. intermedie (art. 17)

classi articolate

27

10


22

27 totali - con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario

30

Le classi  che accolgono alunni disabili devono essere costituite secondo i criteri e parametri fissati dall'art. 5 del  DPR n. 81/2009 . Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con i predetti alunni disabili nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità e alle condizioni indicate dal comma 2 del citato art. 5 , la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Le SS.LL presteranno particolare attenzione e rigore nel verificare le classi proposte dai Dirigenti scolastici e, se necessario per non superare il contingente assegnato, non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Dovranno comunque essere valutate con particolare attenzione le classi che accolgono alunni diversamente abili certificati e dovrà essere garantito il rispetto delle norme relative alla sicurezza.

Tasso scostamento  tra iscritti ed effettivi frequentanti

Particolare attenzione dovrà essere posta nel valutare l'incidenza, nelle classi proposte dai dirigenti scolastici, del tasso di scostamento tra il numero degli iscritti e quello degli effettivi frequentanti, riscontrato nei precedenti tre anni scolastici , inteso come  media dei tre anni citati.

Autorizzazione classi in rapporto al tasso di scostamento

Le SS.LL. autorizzeranno le classi considerando sia il numero degli alunni iscritti che quello relativo al predetto tasso di scostamento (da considerare sia in caso di aumento degli alunni sia in caso di diminuzione), tenendo presente che, qualora il tasso di scostamento dovesse comportare un aumento del numero delle classi per una, due unità, le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento richiesto .

Liceo scientifico –sezione sportiva (DPR 5 marzo 2013 n. 52)

Com'è noto, dall'a.s. 2014/15, negli istituti individuati nel piano regionale relativo alla nuova offerta formativa, saranno avviati  i nuovi Licei Sportivi.

Tali indirizzi, presenti a SIDI con il codice LI15, potranno essere attivati con una sola classe prima.

Il piano orario delle sezioni ad indirizzo sportivo prevede tra gli insegnamenti obbligatori “scienze motorie e sportive e discipline sportive”, riconducibili alla classe di concorso A029 (ore 6 primo anno, ore 5 secondo anno).

Come precisato nella CM n. 34/2014, l'elaborazione dell'organico della classe  prima  sarà effettuato  dal sistema informativo per tutte le materie, tranne che per la classe di concorso A029, le cui ore (6) dovranno essere inserite  a SIDI da codesti Uffici, tramite la specifica funzione.

Licei musicali

Si rammenta che i Licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Geografia generale ed economica  

In  applicazione dell'art. 5, comma 1 del D.L. n. 104/2013 convertito in legge 128/2013, a decorrere dall'a.s.2014/15 i quadri orari del primo biennio degli istituti tecnici i e professionali sono integrati con un'ora di geografia generale ed economica , qualora, nei predetti percorsi, non sia già previsto tale insegnamento.

Il SIDI ha inserito detta ora nel primo anno di corso, ma le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, possono scegliere in quale delle due classi del biennio introdurla. 

Si evidenzia che i posti e le ore in questione non devono essere conteggiate nel contingente provinciale , costituendo un contingente aggiuntivo con specifico finanziamento previsto dalla citata legge 128/203.

Gestione organico percorsi di secondo livello - art. 4, comma 3, lettere a) b)e c)  DPR 263/2012 ( ex classi serali)

Com'è  noto, a decorrere dal prossimo a.s. 2014/15, entreranno in vigore le disposizioni di cui al DPR n. 263 del 29.10.2012, che ha previsto un generale riordino dell'istruzione per adulti.

Nell'ambito degli istituti di secondo grado individuati dalla Regione nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, potranno essere avviati, ricorrendone le condizioni, i percorsi di secondo livello (corsi serali).

Come precisato dalla CM n. 36 del 10.4.2014, che regolamenta l'avvio dei Centri Provinciali per l'istruzione in età adulta, le classi dei percorsi di secondo livello (primo e secondo periodo didattico) potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 iscritti .

I  nuovi quadri orari, da applicare a tutte le classi serali,  sono pari  al 70% delle corrispondenti classi dei corsi diurni.

A tal fine i Dirigenti scolastici dovranno fare riferimento alle tabelle predisposte  dal MIUR , inviate con con nota prot. n. 1137 del 22.4.2014, che riportano i quadri orari già ridotti al 70%.

La riduzione al 70% dei quadri orari  di tali classi non comporterà riduzione della dotazione organica e  le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per l'attivazione di nuovi percorsi di secondo livello (in presenza di un sufficiente numero di iscrizioni)  e  per le altre esigenze delle istituzioni scolastiche di secondo grado, valutate dall'Ufficio Scolastico territoriale (CM n. 1665 del 19.5.2014).

Si evidenzia che non è prevista l'elaborazione automatica dell'organico dei corsi di secondo livello, per cui i competenti Uffici territoriali,sulla base delle proposte dei dirigenti scolastici, procederanno all'acquisizione puntuale a SIDI delle cattedre e degli spezzoni residui per tutte le classi serali , come  per gli  ex indirizzi  maxisperimentali.

Si rammenta che dalla prima alla quarta classe  dovranno essere tenuti in considerazione  i piani orari del nuovo ordinamento mentre per le classi quinte  quelli del pregresso ordinamento.

Tenuto conto della ridotta consistenza dei contingenti di organico, si invitano le SS.LL. ad applicare il massimo rigore   nell'autorizzare le classi dei percorsi di secondo livello.

Potranno  pertanto essere previste, in organico di diritto, nelle  istituzioni scolastiche con corsi serali già consolidati negli anni, solo le classi che raggiungano almeno i 25 iscritti, tenendo in particolare considerazione lo scostamento verificatosi negli ultimi tre anni scolastici tra iscritti e scrutinati.

Le SS.LL. valuteranno le richieste di classi iniziali, avanzate  per la prima volta dai dirigenti scolastici, solo in sede di organico di fatto e potranno autorizzare tali classi solo qualora il numero di iscritti raggiunga le 25 unità e lo consenta la dotazione organica assegnata.

Percorsi di Istruzione e Formazione professionale (I e FP) – Offerta sussidiaria complementare (omissis)

Gestione classi di concorso atipiche

Particolare attenzione deve essere posta nell'individuazione degli  insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso.

Secondo le indicazioni riportate nella CM n. 34/2014, l'individuazione delle classi di concorso cui attribuire tali insegnamenti deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.

Le scuole, avvalendosi delle funzioni del SIDI, procederanno secondo i predetti principi, ricordando che in presenza di più titolari da salvaguardare dovrà essere formulata una graduatoria unificata , secondo le regole del CCNI sulla mobilità,  e si darà la precedenza al  docente con il maggior punteggio.

In assenza di titolari da salvaguardare, l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con  codesti Uffici Scolastici territoriali, attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

In assenza di esubero, il dirigente scolastico, d'intesa con codesti Uffici Scolastici, sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento, assicurando un'equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso, al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Costituzione cattedre da 18 ore settimanali

Si sottolinea che tutte le cattedre costituite con orario inferiore a quello d'obbligo (18 ore settimanali) devono essere ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di contributi orari e moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.

Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno essere costituite con meno di 15 ore settimanali.

II sistema informativo può costituire cattedre anche superiori alle 18 ore, qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario. 

Coloro che, a seguito della formazione generalizzata delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in soprannumero, partecipano alle operazioni di movimento secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità per l'a.s. 2014/15.

Si invitano i competenti Uffici scolastici, in relazione al consistente  numero  di cattedre inferiori alle 18 ore, a procedere con sistematicità al completamento delle stesse utilizzando il maggior numero possibile di spezzoni residui, anche al fine di non superare il contingente dei posti teorici ( totale ore residue/18).

Cattedre di lingua e civiltà straniera

Negli istituti ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza.

Si ricorda che l'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) e della seconda lingua straniera, deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda  lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici territoriali solo nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

A tal fine si invitano i competenti Uffici scolastici territoriali a prestare particolare attenzione alle richieste di trasformazione avanzate dalle istituzioni scolastiche.

Utilizzo quota autonomia del 20%

Per l'utilizzo di tale quota si rinvia alle indicazioni contenute nella C.M. n. 34 del 1° aprile 2014.

Si evidenzia che l'utilizzo di tale quota non dovrà determinare, a regime,  esubero di personale e nemmeno la trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne a livello di scuola, e pertanto si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili. 

Per la gestione della quota del 20% il SIDI ha attivato una specifica funzione, per gli Uffici provinciali, attraverso la quale potranno essere apportare modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno), in modo da non determinare  situazioni di esubero.

La circolare