Scrutini.
DSA: alunno non ammesso alla classe successiva
e obbligo di motivazione del provvedimento

 Orizzonte scuola 4.6.2014

di Katjuscia Pitino - Negli ultimi tempi la giurisprudenza amministrativa si è arricchita di non poche sentenze in tema di Disturbi Specifici di Apprendimento, materia ormai ampiamente conosciuta e dibattuta, perché entrata nel nostro panorama scolastico in forza della Legge n.170 del 2010 che ha stabilito il principio secondo cui non è più possibile eludere nella programmazione didattico-educativa l’eventuale presenza di alunni con tali disturbi, in specie se questi ultimi sono stati anche certificati dal Servizio Sanitario Nazionale.

DSA rientrano a tutti gli effetti nella macrocategoria dei BES, acronimo di Bisogni Educativi Speciali, non sono pertanto, come si crede comunemente, disturbi di apprendimento interdipendenti dai BES ma, al contrario, strettamente inglobati ad essi, anzi completano la cornice entro la quale sono ordinate tutte le difficoltà educative-apprenditive degli alunni, legate anche a disabilità e per i quali la legge prevede, come è dato leggere nell’art.5 della Legge 170, particolari “misure educative e didattiche di supporto”; peraltro la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, prot.561, richiamando la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, specifica che l’area dei BES comprende: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

A corredo della legge sui DSA sono state redatte le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, allegate al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 n.5669, dispositivo utile, oltre alla Legge 170/2010, per conoscere, osservare e pianificare una didattica individualizzata e personalizzata, rispettosa di ogni alunno e volta a “garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità” (art.2 lett.b, Legge n.170/2010).

L’art.5, comma 1 della suddetta Legge prevede che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”; da premettere che sia l’art.5 in parola che il Decreto n.5669, anche per il tramite delle Linee Guida, insistono sull’uso di una didattica individualizzata e personalizzata; queste ultime correlate tra di loro, in una serie di interventi scelti ad hoc, tenendo conto delle “caratteristiche peculiari dei soggetti” e a garanzia del diritto all’istruzione e del successo scolastico degli alunni.

Non è nuova la procedura che la presa in carico da parte della scuola, dei soggetti con tali disturbi sia seguita dalla definizione di un Piano Didattico Personalizzato, strumento attestante, a ben leggere il paragrafo 3.1 delle Linee guida già citate, la “Documentazione dei percorsi didattici”. Si tratta appunto di un documento a carattere informativo, intenzionale e spiccatamente aperto ai rapporti scuola-famiglia; l’informazione sulla tipologia del disturbo serve a caratterizzare meglio gli interventi necessari, l’intenzionalità a definire tutte le iniziative didattiche e formative utili a garanzia del diritto allo studio, infine le relazioni tra ambiente scolastico e familiare, improntati alla massima condivisione di tutte le iniziative intraprese, contribuiscono a creare quel raccordo significativo con la famiglia “che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici”.

La predisposizione del Piano Didattico Personalizzato, con connessa indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, previsti ai sensi dell’art.5 comma 2 lett.b della Legge n.170/2010, costituisce il primo atto dovuto dalla scuola nei confronti dell’alunno con disturbi specifici di apprendimento. Ma la messa a punto del piano non esaurisce gli interventi azionabili dalla scuola, in quanto la fase di attivazione dovrà essere seguita da un monitoraggio costante e accurato delle misure adottate, “per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi”(art.5).

La volontarietà dell’azione intrapresa dalla scuola, a favore dell’alunno con DSA, richiede strada facendo, il controllo della resa e dei risultati ottenuti; un check-up scrupoloso che attesti la validità didattica e formativa delle iniziative selezionate e assunte nel PDP, al fine di proseguire nella giusta direzione, eventualmente specificando cambi di rotta ed aggiustamenti dovuti. Ebbene, tali verifiche in itinere, debitamente formalizzate e verbalizzate dal Consiglio di classe, organo che si assume l’onere di realizzare, in sinergia con la famiglia, il piano didattico personalizzato, permettono di assolvere nel migliore dei modi, ai doveri istituzionali fissati dalla normativa vigente, evitando che tale mancanza possa far rivelare la scuola come inadempiente.

Negli ultimi tempi la proliferazione a iosa nelle scuole di alunni con DSA ha creato un certo disagio istituzionale, legato al fatto che spesso i Consigli di classe si trovano dibattuti sul come poter agire perché nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte ad alunni che soffrono realmente di tale disturbo, mentre in altre situazioni si presagisce che c’è una forzatura ad hoc, un escamotage non pregiudizievole per l’alunno, ma utile per imboccare più facilmente la strada della promozione.

La Nota prot.2563 del 22/11/2013 ha chiarito la differenza tra certificazione e diagnosi: la prima “attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/1992 o dalla Legge 170/2010”; la secondarappresenta “invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie”, più avanti la Nota aggiunge che “le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA”. Quest’ultima specificazione lascia intendere che la certificazione di un alunno con DSA debba essere rilasciata da una struttura accreditata per avere quindi valore legale e diritto a tutte le misure stabilite dalla legge. Nella fase di acquisizione della documentazione da parte della famiglia è importante per la scuola distinguere tali elementi che ne definiscono la natura e possono aiutare ed indirizzare meglio i consigli di classe. La predetta Nota ribadisce molto causticamente che “anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”. Si aggiunga che in questi casi la verbalizzazione è sempre un atto in grado di dimostrare pacificamente come non vi siano state mancanze funzionali alla presa in carico della scuola o alla non assunzione di responsabilità.

Sulla base della normativa vigente gli alunni con DSA possono beneficiare di particolari misure compensative e dispensative per alleggerirne il percorso scolastico; tuttavia la praticabilità di un PDP, gli interventi attuati, le strategie messe in atto dalla scuola e tutte le iniziative utili allo scopo di garantire il successo scolastico non escludono che gli alunni con DSA possano anche essere non ammessi alla classe successiva e pertanto non essere relegati a priori in una sorta di nicchia intouchable, ove non vi sia spazio per eventuali messe in discussione dei risultati effettivamente ottenuti, in sede di svolgimento del PDP o nella fase della valutazione finale.

La giurisprudenza amministrativa ha fornito, attraverso alcune sentenze, chiarimenti su una diversificata casistica, legata alla tematica sui DSA, in grado di consentire di fare il punto sul momento valutativo finale degli alunni con tali disturbi.

Una prima sentenza del TAR Veneto-Venezia, la n.3135 del 2007, anteriore alla Legge 170/2010, ha respinto il ricorso di un genitore che adiva il giudice perché dichiarava di aver patito nei confronti del figlio “la violazione delle disposizioni ministeriali in tema di alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) e, in particolare, la mancanza di un Piano Individualizzato, che la Scuola - quando, come nel caso di specie, sia stato certificato il disturbo di apprendimento - ha l'obbligo di approntare, nonché la mancata adozione di "strumenti dispensativi". La sentenza ha chiarito che “la mancata adozione di - non meglio precisati - "strumenti dispensativi" (che, al contrario, la P.A. afferma di aver posto in essere)” non può essere causa della non ammissione alla classe successiva dell’alunno; il giudice, nella fattispecie asseriva che“gli strumenti compensativi/dispensativi costituiscono un mero aiuto allo studio, una facilitazione all'apprendimento e all'acquisizione delle necessarie conoscenze, per cui il loro (eventuale) non approntamento (così come la giurisprudenza ha ritenuto avvenga per i corsi di recupero per studenti in difficoltà - si veda, ex multis: C.S., sez. VI, n. 5914/05; Tar Calabria n. 324/07 e Tar Lombardia - Milano n. 102/06) non è comunque in grado di sovvertire gli esiti fortemente negativi che lo studente ha ottenuto in una pluralità di discipline. E infatti, la mancata ammissione agli esami di qualifica trova - nel caso di specie - adeguata giustificazione nel numero e gravità delle insufficienze riportate (5 su 9 materie, di cui due gravi)”. Oggi, alla luce degli interventi del legislatore sui DSA, se non è più auspicabile il non definire tali strumenti compensativi e misure dispensative, è anche vero che il mancato raggiungimento degli obiettivi e della sufficienza nelle diverse discipline, non può esonerare del tutto l’alunno dal patire il danno di una non ammissione alla classe successiva. In verità il Consiglio di classe viene a trovarsi in una situazione legittimata qualora abbia pienamente seguito l’iter procedurale di intervento sull’alunno con DSA, applicando tutte le possibili iniziative, richieste dal caso specifico. Non è superfluo ricordare che nella stessa sentenza il giudice rigettava il ricorso, nella parte in cui gli istanti lamentavano una carenza di motivazione nel provvedimento impugnato. A far comprendere che facendo rilevare a verbale che la deliberazione assunta circa la non ammissione alla classe successiva dell’alunno scaturisce da un sensato processo logico, in cui si sono espresse tutte le conseguenze che hanno determinato tale decisione, esime l’organo collegiale, deputato alla valutazione, da qualsivoglia responsabilità. Si aggiunga che se il Consiglio di classe dà contezza per esteso di quanto fatto per un alunno con DSA, si colloca già in una posizione spiccatamente difensiva. In effetti una recente sentenza del TAR Umbria, la n.00401 del 2012 ha rigettato il ricorso per l’annullamento di un provvedimento di bocciatura nei confronti di una alunno che “esprimeva i caratteri della dislessia e, della discalculia e della disortografia che sono i disturbi specifici dell’apprendimento denominati DSA”.

Dando conoscenza di tutti i passaggi esperiti, lungo il percorso, attestando un programmazione disciplinare ad hoc, conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente, i Consigli di classe eviterebbero il rischio di risultare negligenti e disinteressati alle dinamiche di alunni con DSA.

È per carenza di motivazione che nella sentenza n.31203 del 2009 del TAR del Lazio, il giudice accoglie il ricorso di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti di un alunno di un Istituto Comprensivo. Si legge infatti “l'obbligo di una congrua ed esplicita motivazione risulta infatti ancora più pregnante non soltanto in caso di esito incerto dei risultati scolastici conseguiti ma anche nell'ipotesi di specie riguardante la situazione psico-fisica dell’alunno. (…) In tale specifica evenienza deve potersi esigere dalla consiglio dei docenti di tenere espresso conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti. Orbene il Collegio non ravvisa nell'impugnato giudizio e nel suo iter logico, quale emerge dagli atti prodotti in giudizio, la rispondenza a detti principii e finalità. Infatti, per quanto attiene agli altri elementi diversi (dislessia), non è dato individuare nell'atto in esame alcuna autonoma e comparativa valutazione, così come la normativa vigente prescrive. Ed invero il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione, ha chiaramente omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia). L'atto impugnato pertanto risulta quanto mai generico ed incongruo posto che nella specie si limita a sostenere la mancata ammissione alla classe successiva “… al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà …” . Ciò sta ad indicare come il giudizio di non promozione sia carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico”.

La motivazione del provvedimento nel momento della valutazione finale, non è quindi in nessun caso ridondante ai fini di dare maggiore enfasi a quanto fatto dalla scuola. In base a quanto sancito nell’art.10 del D.P.R. n.122 del 2009, si rinviene che la valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni con DSA “devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni”, a riprova chele peculiari situazioni soggettive di ciascun alunno devono essere il filo conduttore della valutazione e che quest’ultima non può giammai scaturire da una deliberazione lapidaria, quanto piuttosto da un iter logico-valutativo pienamente verbalizzato in ogni sua parte. Altrimenti, eventuali doglianze in tal senso troveranno sicura legittimazione davanti al giudice.