PAS Infanzia e Primaria: Informazione Scuola, 21.1.2014 Partono i PAS oppuire no? Se partono saranno gli atenei sede dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ad ospitare i Pas, se invece il titolo è considerato già abilitante i precari potranno iscriversi direttamente in seconda fascia. Vi rimandiamo all’articolo a firma di Antimo Di Geronimo Gli atenei che sono sedi dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria potranno attivare a breve i percorsi abilita nti speciali (Pas) per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con una nota firmata dal capo dipartimento per l’istruzione, Luciano Chiappetta e del capo diparti mento dell’università, Marco Mancini. Il provvedimento è stato emanato il 14 gennaio scorso (prot. 77/2014) e reca le prime disposizioni per procedere all’attivazione dei Pas, anche per il segmento formativo della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. A questo proposito, l’amministrazione centrale ha informato gli atenei della riapertura della banca dati delle università per consentire l’aggiornamento dei dati inseriti. Il ministero ha chiarito, inoltre, che sarà consentito inserire i dati relativi all’utenza sostenibile da parte dei singoli atenei relativamente agli anni accademici 2013/14, 2014/15 e 2015/16. Terminata la fase dell’aggiornamento dei dati il ministero procederà tempestivamente ad autorizzare i corsi. Dopo di che gli atenei potranno avvia re le procedure per l’ammissione dei candidati e l’avvio delle attività formative. I Pas sono dei percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe di concorso.
Almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di
concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo
abilitante speciale. Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un
periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di
servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999. E cioè se il servizio sia stato prestato ininterrottamente
dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale. Tale requisito si raggiunge anche cumulando servizi
prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o
posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione
professionale. E’ valido anche il servizio prestato sul sostegno
alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso,
avendo come riferimento la graduatoria che ha costituito titolo di
accesso. |