Tetto di spesa per i libri scolastici:
una sentenza insoddisfacente

Si cerca sempre di porre un tetto alle spese garantendo continuità
dei libri di testo in uso spesso per favorire famiglie con più figli nello stessa scuola

di  Massimiliano De Conca, LeggiOggi.it 13.1.2014

Il problema del tetto di spesa per i libri scolastici è stato affrontato anche nel recente DL 104/2013, poi convertito in L. 128/2013.
Si cerca sempre di porre un tetto alle spese folli (soprattutto per l’acquisto dei libri delle Scuole Secondarie di Secondo Grado), garantendo anche una discreta continuità dei testi in uso molte volte per favorire famiglie con più figli frequentanti la stessa Istituzione scolastica.

La circolare 16/2009 del MIUR, facendo seguito anche alle annotazioni di carattere economico della L. 133/2008 e L. 169/2008, a proposito dell’adozione dei libri di testo fissava un criterio di adozione pluriennale vincolante: in sostanza fatti salvi imprevisti dovuti a scarsa qualità dei contenuti o rivoluzioni nelle indicazioni nazionali, i libri di testo non potevano essere sostituiti prima dei 5 anni. La circolare poi fa di più perché il MIUR prolunga “la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell’arco dei due periodi previsti”, anche in caso di assegnazione del docente ad altra classe, dunque non prevedendo la deroga che invece per legge può esserci in caso di “specifiche e motivate esigenze”, come un trasferimento oppure una nuova assegnazione, appunto.

Contro questa circolare, considerata lesiva della libertà d’insegnamento dei docenti, in particolare dei docenti trasferiti in una scuola o precari, si sono mossi 20 docenti milanesi che avevano ottenuto ragione dal TAR del Lazio (sentenza n. 07528/2009).

Tuttavia il Consiglio di Stato (con sentenza n. 6186 del 10 dicembre 2013, depositata il 23 dicembre 2013) ha ribaltato il parere del TAR perché i ricorrenti non erano parte interessata, in quanto non lamentavano un danno subito in prima persona: Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato l’interesse ad agire, in conformità al precetto generale dell’art. 100 Cod. proc. civ., deve tra l’altro essere munito dei requisiti dell’attualità e della concretezza, tali per cui la pronuncia di accoglimento possa arrecare una effettiva utilità (da ultimo: Cons. Stato, IV, 10 gennaio 2012, n. 16).

Pertanto, non avendo nessuno dei docenti ricorrenti in primo grado dedotto quanto poc’anzi detto, non si vede quale utilità la sentenza domandata avrebbe potuto loro procurare.

Ora, se pure questi docenti hanno perso il ricorso, tuttavia non possiamo dire che la circolare MIUR 16/2009 sia pienamente legittima. Quale sarebbe stata la valutazione del Consiglio di Stato se detti ricorrenti fossero stati docenti neotrasferiti e non avessero gradito i libri di testo trovati in adozione nella nuova scuola di titolarità? Su questo il Consiglio non ha fatto chiarezza lasciando un alone di incertezza su una materia tanto delicata perché oscilla fra pretese economiche e libertà di insegnamento.