NORMATIVA, ALUNNI CON B.E.S. ED ESAMI DI STATO Carmelo Di Salvo dal blog Bianco sul nero, 23.2.2014 Se per i ragazzi con DSA la normativa è chiara (grazie alla legge 170)... non è altrettanto delineata per ciò che riguarda i BES. In questo articolo cercherò di delineare quale percorso dovrebbero intraprendere le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri alunni che in corso d'anno devono sostenere l'esame di stato. Il MIUR ha emanato il 24/04/2013 l'O.M. n° 13/13 che non arreca modifiche alla normativa precedente concernente gli esami di stato per gli alunni con disabilità. La novità dell'ordinanza è costituita dal comma 4 dell'art. 18 in cui si fa riferimento implicito agli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (svantaggio e disagio) di cui alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ed alla C.M. n° 8/13.
La norma così
recita: È necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la redazione di un piano didattico personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. La scuola, fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, può intervenire con strumenti compensativi o misure dispensative. Misure educative e didattiche di supporto Agli studenti con BES è garantito: - l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; - l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; - per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. Agli studenti con BES sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione. Quindi, per una corretta e completa valutazione è buona cosa che il Cdc/team docenti:
Come indicato anche dalla nota MIUR del 22.11.2013, la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato Inoltre, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche. Pertanto l’uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche nel corso dell’anno scolastico, e fino al momento in cui il PDP eventualmente non decada, dev’essere finalizzato a mettere in grado lo studente di affrontare l’esame di licenza o l’esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti della stessa classe, riducendo al minimo la fatica e le difficoltà conseguenti lo specifico BES.
Consultate anche questo documento dell'UST della LOMBARDIA http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/01/protlo45_ 13all1.pdf |