L’Esame di Stato e l’uso di strumenti di calcolo TuttoscuolaNews, n. 661 9.12.2014 A quanto sembra al liceo scientifico la struttura della seconda prova scritta non subirà cambiamenti anche per l’incertezza che, fino all’approvazione dell’emendamento, ha accompagnato la riforma dell’esame di Stato. Non ci sono i tempi tecnici per apportare modifiche ai criteri di composizione delle commissioni di maturità. Per la prova di Matematica sarà ancora la struttura vigente dalla sessione del 2001 (due problemi e 10 quesiti) e per la Fisica quella della relazione su un tema a scelta fra due proposti. Anche per gli strumenti di calcolo utilizzabili forse tutto dovrebbe rimanere invariato, anche se l’uso della calcolatrice negli ultimi anni si è reso sempre di più essenziale e privarsene forse non ha ancora molto senso. Le prove, infatti, toccano aspetti attinenti alla realtà che richiedono l’applicazione di procedure numeriche e soluzioni approssimate che non sono ottenibili senza il sussidio dello strumento di calcolo. Ma quali sono le calcolatrici consentite e quali quelle non consentite? La risposta si legge nella prescrizione posta in calce alla prova d’esame e può variare, come è giusto, da prova a prova. Nella prova di Fisica si consente solo l’uso “della calcolatrice tascabile, non programmabile e grafica” mentre nella prova di Matematica ci si limita alle calcolatrici “non programmabili”. Quelle grafiche appaiono dunque consentite forse perché saperle utilizzare è chiaramente un valore aggiunto, che consente di affrontare la prova con maggiori competenze, atteso che le richieste delle prove non sono di dover tracciare un grafico ma, dato un grafico, di saper spiegare e illustrare argomentazioni e deduzioni. E questo non c’è macchina che sappia farlo! Una riflessione però merita il “non programmabile”. E’ un’espressione che sopravvive da un quarto di secolo più per l’abitudine a riproporla che per la concreta possibilità di distinguere tra ciò che è programmabile e ciò che non lo è, tanto che le commissioni d’esame lasciano utilizzare quello di cui i candidati sono dotati e che è stato strumento di lavoro durante il corso di studi. Sarebbe forse opportuno rimuovere il divieto assoluto, rimettendo la valutazione dell’utilizzo alla commissione giudicatrice. |