Registro elettronico. E' il prof che rischia di Anselmo Penna, Orizzonte scuola 8.12.2014 Registro elettronico, questo sconosciuto. Una diffida elaborata dai COBAS mette a nudo i rischi dei docenti legati alla mancata compilazione. Innanzitutto ribadiamo che l'adozione del registro elettronico è ancora facoltativa e diventerà obbligatorio allorquando sarà approvato dal Garante per la Privacy il piano di dematerializzazione. Ovviamente, in caso di delibera da parte del Collegio docenti, l'adozione del registro elettronico è obbligatoria. Ma cosa accade in caso di malfunzionamenti? Intanto, i Cobas ricordano che sia il registro di classe che quello del professore rientrano nel novero degli atti pubblici ai fini della legge penale (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), e che pertanto il docente nella compilazione dei detti registri soggiace in particolare agli art 476 (falsità ideologica) e 479 (falsità materiale) c.p. Per tale motivo, l'insegnante deve essere messo in condizione di operare al meglio con attrezzature che devono essere a totale carico dell'amministrazione. La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti e che pertanto deve poter essere espletato in classe, dunque risulta illegittima la richiesta ai docenti di firmare dai PC della scuola che non siano quelli di classe richiesti, o addirittura da casa, in quanto deroga peggiorativa delle condizioni di lavoro contrattualmente previste. In sintesi il docente deve poter registrare voti e assenze degli alunni in tempo reale sia sul Registro di Classe che sul Giornale del Professore, perché la legge penale impone al pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza. Pratica di firmare in tempi diversi dalla presenza in classe che è illegittima anche davanti a delibera collegiale. Ma ad essere in difetto è sempre l'insegnante. Ecco perché i COBAS hanno elaborato una diffida con la quale si chiede al Dirigente che "qualora i supporti informatici (tablet, PC o altro) forniti dalla scuola rendano difficoltosa o impossibile la compilazione del registro elettronico a causa della loro inadeguatezza o della insufficienza della connessione a internet, venga concessa ai docenti che ne facciano richiesta una copia cartacea del Giornale del Professore e del Registro di Classe onde non incorrere nelle sanzioni anche di natura penale espressamente previste nei casi di mancata o differita esecuzione di atto pubblico."
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