Domanda riammissione in servizio entro 15 gennaio

di Lalla,  Orizzonte scuola 20.12.2014

La domanda interessa Dirigenti Scolastici, docenti e personale ATA già in pensione per dimissioni volontarie, perchè dichiarato decaduto, per dispensa per motivi di salute o per aver superato il periodo massimo di assenza per motivi di salute o per infermità non dipendenti dalla causa di servizio.

Il riferimento normativo è l'art. 516 del Testo Unico e l'art. 146 del CCNL 2006 2009:

" Art. 516 - Riammissione in servizio

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento"

Per le modalità di presentazione della domanda si fa riferimento alle circolari ministeriali n. 194 del 20 luglio 1990 e n. 155 dell'11 giugno 1991

Se il personale ottiene la riammissione in servizio non sarà più corrisposta la pensione e per andare nuovamente in pensione dovrà maturare i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa in vigore all'atto della presentazione della nuova domanda di pensione.

La domanda va presentata all'Ufficio Scolastico della provincia nella quale l'interessato era in servizio al momento della cessazione (la domanda può essere presentata anche per provincia diversa).

Lo Snals precisa che

a)  per i dirigenti scolastici la Funzione Pubblica, appositamente interpellata, ha espresso, tra l'altro, i seguenti pareri:

-  per i dirigenti scolastici collocati in pensione con detta qualifica, la riammissione in servizio opera, come estensione generale della norma relativa a tutta la dirigenza, in presenza di disponibilità di posti vacanti nel ruolo dirigenziale di ex appartenenza;

-  che alla disponibilità del posto deve accompagnarsi un atto autorizzativo alla nomina, così come avviene anche nelle procedure concorsuali;

b)  per il personale ATA, il richiamo dell'art. 132 del D.P.R. n. 3/57, è riportato al punto 10, della lett. g), del 1° comma, dell'art. 146 del CCNL 29/11/2007;

c)   il personale riammesso in servizio assume la posizione giuridica ed economica occupata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.