Pensioni Scuola 2015: cosa non è cambiato
e cosa potrebbe cambiare rispetto al 2014

  Diritto alla Pensione , 6.12.2014

Il  D.M. N. 886 del 1 Dicembre 2014  contiene già i riferimenti di legge rispetto ai requisiti necessari per il pensionamento dal 1° settembre 2015 ma la prossima  Circolare Ministeriale potrebbe contenere anche altre precisazioni utili all’inoltro della domanda entro il termine  fissato per il 15 gennaio 2015.

Nell'attesa, in ogni caso, prendiamo a riferimento quella dell’anno precedente (Nota 2855 del 23 dicembre2013 - Cessazioni personale scolastico 2014 - Indicazioni operative)

Pensione di Anzianità con i requisiti pre-Fornero

Il personale  con quota 96 oppure 40 anni di contribuzione al 31/12/2011 (nati nel 1951 e anni precedenti)  – pensione di anzianità – questo tipo di personale è molto ridotto di numero in quanto la stragrande maggioranza dovrebbe essere già da tempo  in pensione.

Pensione di vecchiaia con requisiti pre-Fornero

Dalla Nota citata 2855/2013 “ Il personale che alla data del 31/12/2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima della riforma operata dal D.L. 201/2011 (sia per età sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. "Quota") e compie i 65 anni entro il 31/08/2014 dovrà essere collocato d’ufficio”.

Per il personale che ha usufruito di permessi L. 104 o congedi parentali nel 2011
 c’è ancora la possibilità di accedere al pensionamento tramite la cosiddetta VI salvaguardia Legge 147 - articolo 2  (usufruitori di L.104 o permessi per congedo parentale nel 2011).

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda entro il 5/1/2015 (punto 2.2.4 del Messaggio Inps n. 8881 del 19-11-2014)

Requisiti per l’accesso alla pensione dopo la Riforma Fornero

Per il momento, in attesa del possibile referendum per l’abrogazione della Legge 214/2011 o di modifiche sostanziali per una flessibilità in uscita, i requisiti sono sempre quelli ormai ben conosciuti:

  • pensione anticipata – 41 anni e 6 mesi donne e 42 anni e 6 mesi uomini
    Chi accede alla pensione anticipata con meno di 62 anni, in virtù dell’emendamento approvato alla Camera sulla Legge di Stabilità di prossima approvazione al Senato, potrebbe non avere alcuna penalizzazione.

  • pensione di vecchiaia 66 anni e 3 mesi per donne e uomini compiuti entro il 31/8/2015 – collocamento d’ufficio o, a domanda se compiuti entro il 31/12/2015. Con almeno 20 anni di anzianità contributiva per donne e uomini.
    Unica novità non c’è più la norma sul trattenimento in servizio abrogata dal D.L. 90/2014 (Madia).

Opzione donna

57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione posseduti al 31/12/2014 con pensionamento sempre dal 1° settembre 2015.

Per quanto riguarda la possibilità di una corretta interpretazione della normativa sulla fase sperimentale con i requisiti da maturare entro il 31/12/2015 e pensionamento nel 2016 abbiamo ampiamente documentato e trattato in precedenza e si attendono gli sviluppi con particolare attenzione alla eventuale risposta da parte del Ministero del Lavoro al parere richiesto dall’Inps.

Quota 96 al 2012

Altro giudizio in sospeso rimane per il personale docente e ata che ha maturato quota 96 nel 2012 (nati nel 1952 e anni precedenti) ed ancora attende, dopo tre anni di iniziative, ricorsi, proposte di legge, risoluzioni e ordini del giorno favorevoli, un prossimo provvedimento utile per il riconoscimento al pensionamento.