Vademecum Sicurezza nelle scuole:
obblighi del DS, la formazione, il Responsabile

 Orizzonte scuola 4.12.2014

L'USR Veneto ha pubblicato un vademecum sui principali adempimenti in materia di salute e sicurezza.

1. Obblighi del Datore di lavoro/Dirigente scolastico (D.Lgs. 81/08, art.18)

Gli obblighi in capo al Dirigente scolastico nella sua veste di Datore di lavoro si possono così riassumere:

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza (Responsabile e Addetti SPP, questi ultimi quando previsti) e degli addetti alle emergenze

2. individuazione del personale con funzioni di dirigente e preposto ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

3. formazione e aggiornamento di R-ASPP, RLS, addetti alle emergenze, nonché degli eventuali dirigenti e preposti

4. valutazione dei rischi, stesura e aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

5. individuazione, programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione (gestione della sicurezza), in relazione ai contenuti del DVR

6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e degli studenti (quando equiparati a lavoratori)

7. organizzazione dell’emergenza (piano d’emergenza, riguardante i vari scenari emergenziali individuati come più rischiosi)

8. nomina del Medico Competente (quando previsto) e relativa sorveglianza sanitaria del personale soggetto alla stessa
9. promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi
 

2. La formazione del personale della scuola

La formazione del personale all’interno del mondo del lavoro debba essere il perno attorno cui ruota gran parte dell’azione preventiva posta in essere dai datori di lavoro.

 

3. Responsabile e Addetti al Servizio scolastico di Prevenzione e Protezione

L ’incarico va affidato prioritariamente a personale interno all’Istituto, ovvero, in subordine, interno ad un’altra Istituzione scolastica, dove operi con la medesima funzione. Solo in via sussidiaria, nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il Dirigente scolastico potrà ricorrere a personale esterno alla scuola, ovviamente formato, pur rimanendo egli stesso sempre il soggetto penalmente e civilmente responsabile del proprio Istituto.

 

4. La valutazione dei rischi e le azioni ad essa connesse

La valutazione dei rischi non può trascurare ambiti quali la sicurezza delle strutture e degli arredi, lo svolgimento delle attività di laboratorio e di pulizia (queste ultime in relazione specialmente al rischio chimico nell’uso dei prodotti e nel rischio d’infortunio nell’uso di attrezzature di lavoro), il rumore e il riverbero acustico degli ambienti dedicati alla didattica, l’organizzazione delle pause dalle lezioni e la relativa sorveglianza degli allievi, il rischio, seppur potenziale, d’incendio e di altri eventi calamitosi, sia esterni (scosse di terremoto, trombe d’aria, ecc.) che interni (guasti agli impianti, cedimenti strutturali, ecc.), i lavori di ditte in appalto all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze esterne, le criticità organizzative che possono produrre situazioni diffuse di stress.
 

  La circolare dell'USR Veneto

 

Orizzontescuola ha un canale dedicato alla Sicurezza nelle scuole in cui è possibile trovare guide aggiornate con tutti i riferimenti normativi e suggerimenti su come comportarsi.