Non bisogna motivare il voto
di maturità se deciso all'unanimità

di Giulia Boffa, Orizzonte scuola 10.12.2014

La Commissione esaminatrice degli esami di maturità non è tenuta a motivare dettagliatamente la scelta dell’attribuzione di un voto se c’è unanimità tra tutti i componenti. Lo ha deciso la Corte di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana con la sentenza 597/2014, in seguito al ricorso di uno studente contro il suo liceo per gli esami di maturità svolti nel 2000.

Lo studente ha meritato un 98/100 e riteneva di essere stato danneggiato dalla valutazione della Commissione esaminatrice per non aver preso il massimo voto con conseguente perdita di possibilità nell’accesso alle selezioni a numero chiuso delle diverse facoltà.

Il TAR Catania annullava i provvedimenti impugnati perché la Commissione esaminatrice "non aveva provveduto ad indicare i presupposti di fatto posti alla base del giudizio numerico espresso sulle prove d’esame", così come previsto dall’articolo 3 della legge 241/1990, legge sul procedimento amministrativo, e dall’ordinanza ministeriale 31/2000, recante le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di maturità per quell’anno scolastico.

In seguito però all'appello proposto dall'Amministrazione, i giudizi del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana risolvevano la controversia e affermano che la motivazione dettagliata del punteggio numerico deve ritenersi obbligatoria solo quando non c’è unanimità tra i componenti della commissione: infatti, tutti i giudizi erano stati espressi all’unanimità dei componenti e perciò non era necessario procedere ad una motivazione dettagliata. Il collegio affermava poi  di non ignorare "i dubbi e le perplessità suscitati dai criteri sostanzialmente numerici che presiedono alla selezione per griglie di quesiti per l’accesso a numero chiuso alle facoltà universitarie", ma tali situazioni non rientrano nella valutazione degli esami di maturità da parte delle commissioni esaminatrici.