È illegittimo dare lezioni private
agli alunni della propria scuola

Ficara Lucio,  La Tecnica della Scuola 2.12.2014

Le disposizioni normative sono chiare: non si possono impartire lezioni private ai propri alunni. In ogni caso è necessario avere l'autorizzazione del dirigente scolastico.

Cosa dovrebbe rispondere  un docente, a cui viene chiesto di fare una lezione privata ad un proprio alunno o anche ad un alunno della propria scuola? 

La risposta dovrebbe essere chiara e precisa: “Mi spiace, non posso assolutamente fare lezioni private ad alunni della mia stessa scuola, è vietato dalla legge”. È questo che dovrebbe dire un qualsiasi insegnante, rispettoso del suo ruolo professionale e della legge. D’altronde si tratta di deontologia professionale oltre che del rispetto di una legge dello Stato. 

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione, legge 297/1994, oltre a contenere , come è giusto che sia, i diritti del lavoratore, contiene anche, in modo  altrettanto chiaro,  i doveri  che il personale scolastico è chiamato a rispettare. Ad esempio  nelle  norme previste nella legge 297/94, Titolo I,  dedicate al personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, Sezione I, all’art.508 sulle incompatibilità , c’è scritto che non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto. In questo articolo, al comma 2, è scritta la norma che impone al docente, che decidesse di fare lezioni private a studenti di altre scuole, rispetto a quella di servizio,  di informare di tali attività private il proprio dirigente scolastico. Il docente che impartisce lezioni private, deve altresì comunicare, al proprio Ds,  il nome degli alunni e la loro provenienza. 

Il Ds può, come è scritto nel comma 3, vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 

Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. In sostanza, quanto scritto nel suddetto art.508 Titolo I sezione I della legge 297/94, vieta, al docente di una data scuola,  di impartire lezioni private ad alunni della propria scuola, e condiziona le lezioni private fatte ad alunni di altre scuole, ad una informativa scritta al proprio dirigente scolastico correlata di nome cognome e scuola dell’alunno seguito privatamente. 

Questa dichiarazione è obbligatoria per il fatto che anche in futuro nessun alunno può essere giudicato dall’insegnate che né ha curato privatamente la preparazione. Bisogna dire che questa norma legislativa, tuttora vigente, viene troppo spesso disattesa e sono veramente pochissimi i docenti che informano i propri dirigenti delle lezioni private che svolgono. 

Esiste un mercato delle lezioni private in nero, che purtroppo dilaga in un vero e proprio malcostume tutto italiano. Esistono anche docenti che tengono lezioni private ai propri alunni, altri si limitano, si fa per dire ad alunni del proprio istituto, altri ancora, con un minimo di pudore, solamente ad alunni di altri istituti. Tutto questo avviene senza dare alcuna comunicazione al proprio dirigente scolastico, contravvenendo le norme di legge. Qualcuno sostiene che se i docenti venissero retribuiti meglio, ed avessero un contratto più dignitoso, probabilmente non avrebbero la necessità di arrotondare lo stipendio violando di fatto la legge.