Supplenze: il 31 dicembre è una data importante

di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 31.12.2014

E' il limite infatti per l'assegnazione della supplenza fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche) o fino al termine delle lezioni (giorno annualmente stabilito dai calendari scolastici regionali).

Se il posto per la supplenza si rende disponibile entro il 31 dicembre esso va restituito all'Ufficio Scolastico di competenza e assegnato dalle graduatorie ad esaurimento fino al 30 giugno. Qualora le graduatorie ad esaurimento siano esaurite, il posto andrà assegnato scorrendo le graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia), sempre con la stessa scadenza.

Se invece il posto si rende disponibile dopo il 31 dicembre, la competenza spetta al Dirigente scolastico e si assegna dalle Graduatorie di istituto fino alle esigenze di servizio ovvero fino al termine delle lezioni e non più al 30 giugno.

I riferimenti sono l'art. 1 e 7 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze)

Solo dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, ai sensi dell'art. 7/1 dello stesso Regolamento, hanno valenza di “ supplenza temporanea ” TUTTE le supplenze, compresi i posti che si rendono disponibili, applicando quindi anche a quest'ultimi gli articoli di proroga e conferma dei contratti ( art. 7, commi 4 e 5 ) che si applicano prima del 31 dicembre  a tutte le supplenze “brevi” e “temporanee” (quindi supplenze per malattie ecc.).

Questo perché dopo il 31 dicembre non esiste più nessuna differenza tra un posto resosi disponibile o una supplenza breve (ed è anche per questo che una supplenza assegnata dopo il 31/12 non può essere assegnata direttamente al 30/6 ma solo fino al termine delle lezioni).

Prima del 31 dicembre ciò non è invece possibile perché fino a tale data la cattedra vacante o disponibile assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell'incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (31/8-30/6).

In conclusione, una volta decorso il termine del 31 dicembre di ogni anno,  tutte le supplenze sono di competenza esclusivamente del dirigente scolastico e per questo “temporanee”.

Se dunque prima di tale data un supplente è in vigenza di contratto (“supplenza temporanea”) e il posto si dovesse rendere vacante o disponibile entro il 31/12 per decesso, aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio o congedo straordinario ecc., tale posto “ritornerà” di competenza dell'Ufficio Scolastico Territoriale che dovrà assegnare la supplenza utilizzando le graduatorie ad esaurimento.

Esaurite tali graduatorie, la supplenza andrà conferita dal dirigente scolastico attingendo a quelle di istituto.