L’uscita autonoma degli alunni da scuola: Tuttoscuola, 10.12.2014 La Direzione Generale del Veneto ha preso posizione, con la nota prot. AOODRVEI5637/C27i del 1 dicembre 2014, sulla liceità dell’uscita autonoma degli alunni da scuola. Una nota che, se pur suffragata dal richiamo di una sentenza del Tribunale di Treviso, non mancherà di suscitare reazioni e perplessità, in particolare da parte delle famiglie degli alunni. Nella nota direttoriale vi è un’ampia dissertazione sulla vigilanza degli alunni, ma, in particolare, “si segnala che è da escludere l'adozione di disposizioni interne all'Istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne”. In proposito, la nota fa riferimento ad alcune ordinanze del Tribunale di Treviso che ha ritenuto che "non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente". È pur vero che lo stesso Tribunale attenua la portata del suo orientamento con una deroga minima, secondo cui il singolo Istituto scolastico, in presenza di situazioni particolari può derogare al principio generale, e giustificare, motivando adeguatamente la propria scelta, l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola di un alunno, ma la decisione resta. La nota dell’USR Veneto ha dato rilevanza all’ordinanza del Tribunale estendendone, di fatto, l’applicazione a tutto il territorio regionale, dilatandone così l’effetto. Potrebbe ora esserci in altre parti d’Italia un effetto domino con conseguenze non immaginabili che, in casi estremi, potrebbero portare a forti contrasti della scuola con i genitori che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, potrebbero rivendicare prioritariamente la responsabilità educativa dei propri figli. |