Il docente che sciopera non ha l’obbligo di dichiararlo

Lucio Ficara,  La Tecnica della Scuola 11.12.2014

Le regole stanno scritte in un allegato al CCNL che riprende le norme della legge 146 del 1990. In ogni caso non c'è obbligo ad annunciare preventivamente l'adesione allo sciopero.
Diverso è invece il comportamento a cui deve attenersi il dirigente scolastico.


Da cosa è regolato il comportamento che devono tenere i dirigenti scolastici e i docenti in caso di sciopero? Il regolamento che disciplina i comportamenti dei Ds e degli insegnanti in caso di scioperi della scuola è scritto nell’allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29 maggio 1999, che acquisisce ed attua quanto scritto nella legge 146/1990.
In questo regolamento si specifica che, per l’insegnante che voglia scioperare, in occasione di scioperi indetti regolarmente ai sensi dell’art. 3 del su citato allegato, non è fatto obbligo di dichiaralo, ed è pienamente specificato che tale comportamento non è censurabile dal dirigente scolastico. Infatti nell’art. 2 comma 3 del regolamento degli scioperi è scritto che in occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi.

Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli studi. In sostanza chi dichiara di aderire allo sciopero e poi dovesse pentirsi di avere aderito, potrebbe incorrere nel rifiuto da parte del Ds di fargli svolgere il regolare servizio, obbligandolo, anche se presente a scuola, all’adesione di sciopero. Proprio per questa eventualità è consigliabile non dichiarare nulla preventivamente e poi, caso mai si volesse aderire allo sciopero, basta non presentarsi a scuola.

Tale comportamento è previsto dai patti tra sindacati e Amministrazione, che in alcun caso potrà sanzionare tale comportamento. Se invece si vuole volontariamente venire incontro alla scuola, per consentire una migliore organizzazione della giornata di sciopero, si può comunicare in anticipo la propria adesione, ma questa scelta resta poi vincolante.

Domani molti docenti si asterranno dal loro compito quotidiano di recarsi a scuola a fare lezione, perché avranno deciso di aderire allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil, e per la scuola ci sono anche la Gilda insegnanti e Ugl scuola, nessuna preoccupazione devono avere di comunicare la loro adesione allo sciopero, perché non è un atto obbligatorio.