Confermata la competenza dei TAR in materia
di diritto allo studio (TAR Sicilia 3111/14 e TAR Toscana 2036/14)

di Salvatore Nocera, Educazione & Scuola 19.12.2014

Il TAR Sicilia con la sentenza n° 3111 del 3/12/2014 e anche il TAR Toscana con la sentenza 2036 del 11/12/2014 contribuiscono a chiarire il problema sollevato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n° 25011 del 25/11/2014 (già commentata nella scheda n° 482. La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma… (sent. 25011/14)) se la giurisdizione a trattare delle controversie relative al numero delle ore di sostegno continui ad essere quella dei TAR oppure quella dei Tribunali Civili.

Il TAR Sicilia ha chiarito che la sentenza delle sez. unite della Cassazione riguardava una controversia sul taglio alle ore di sostegno prospettata come discriminazione ai sensi della l. n° 67/06, la quale attribuisce ai Tribunali Civili tale competenza; mentre, laddove la questione venga prospettata come violazione del diritto soggettivo allo studio, permane la giurisdizione dei TAR ai fini dell’annullamento dei provvedimenti a causa dei vizi di legittimità amministrativa.

Nel caso di specie la scuola aveva richiesto, come per legge, la cattedra completa di 22 ore per un alunno con disabilità grave, ma l’USR aveva ridotto le ore richieste a 15. Di qui il ricorso al TAR da parte della famiglia che, nel dubbio di giurisdizione, aveva anche versato il contributo unificato che ormai non si paga più in questo tipo di processi avanti ai TAR (L. n° 128/13, art. 17, comma 8 bis). A tal proposito il TAR Sicilia, nel confermare la propria giurisdizione, condanna Il MIUR, non solo all’assegnazione della cattedra completa di sostegno in forza dell’art. 9 comma 15 della l. n° 122/10, ma anche alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni non patrimoniali, affermando che questa è ormai giurisprudenza consolidata; compensa le spese processuali solo per la scuola, dal momento che essa aveva richiesto la cattedra completa di sostegno, che invece era stata negata dall’USR e quindi dal MIUR.

 


OSSERVAZIONI

  1. Le decisioni è assai importanti perchè fanno chiarezza, confortando la tesi sostenuta da questo osservatorio nella scheda n° 482. La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma… (sent. 25011/14), della permanenza della giurisdizione dei TAR in questo tipo di processi. Se fosse prevalsa la tesi opposta, cioè la giurisdizione dei Tribunali Civili, sarebbe successo un gran caos a seguito della sospensione dei giudizi avanti ai TAR, la loro riassunzione avanti ai Tribunali Civili, con aggravio di spese legali a carico delle famiglie, ivi comprese quelle per il contributo unificato che è stato abrogato per questo tipo di cause solo per i ricorsi al TAR, ma non anche per quelli avanti ai Tribunali civili.

  2. La sentenza del TAR Sicilia si segnala altresì perchè insiste sulla necessità che la richiesta della quantificazione delle ore di sostegno debba essere formulata nel PEI, che quindi la scuola deve inviare all’USR entro maggio dell’anno precedente la frequenza dell’alunno.

  3. Infine essa condanna il MIUR al pagamento delle spese processuali senza più compensarle con i ricorrenti affermando che ormai trattasi di giurisprudenza consolidata; così pure per il risarcimento dei danni non patrimoniali uniformandosi all’orientamento che fissa automaticamente in circa € 1.000 per ogni mese di ritardo nell’assegnazione della cattedra completa (nel caso di specie 15 ore invece di 22).