Classi pollaio e handicap: di Patrizia Del Pidio, Orizzonte scuola 28.12.2014 Con la sentenza 2250/14 il Tar Sicilia ha sdoppiato una classe quarta delle scuole superiori nel corso dell’anno scolastico. La classe, formata da 24 alunni di cui 4 con disabilità, eccedeva il tetto massimo di 22 alunni consentito per le classi con alunni disabili. La classe in questione, derivante dalla fusione di due classi più piccole entrambe con alunni con disabilità, è stata riconosciuta dal Tar come composta da un eccessivo numero di alunni in risposta al ricorso presentato da genitori e studenti e supportato dai Cobas scuola di Palermo. Secondo il Tar l’eccessivo numero di alunni oltre a compromettere la sicurezza degli alunni, va ad incidere negativamente sulla qualità della didattica e non permette la piena inclusione dei disabili. La sentenza del Tar mette in discussione, quindi, va ad incidere sulla logica del risparmio con cui vengono formate le classi, una logica che negli ultimi 20 anni è stata quella che ha regolato la politica scolastica italiana. Il Tar impone, quindi, per la prima volta con una sentenza al riguardo, il rispetto del tetto massimo di 20 alunni nelle classi successive alla prima, come affermato dall’articolo 5 comma 2 del DPR 81/09. La decisione del Tar Sicilia è stata motivata in questo modo: “[…] la circostanza che il regolamento di che trattasi [DPR 81/09, N.d.R.] contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Orbene, una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le “classi iniziali” debba considerarsi valido per tutte le classi. […] È indubbio che l’esito complessivo dell’attività di didattica non può costituire parametro idoneo per verificare se lo svolgimento della stessa sia stata in linea con le norme che tutelano anche i diritti dei disabili non foss’altro perché al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative”. |