Studenti con Dsa, bocciatura nulla
se non c’è un piano didattico ad hoc
di Franco Portelli,
Il Sole 24 Ore
15.12.2014
La nota dell’Usr Piemonte
Sanzionate le scuole che non realizzano il Progetto educativo specifico (Pdp) per gli alunni in difficoltà: in una nota dell’Usr Piemonte le sentenze Tar in materia.
Le difficoltà di apprendimento degli alunni pongono la scuola di fronte a una sfida complessa: quella di individuare idonee metodologie di intervento. La circolare ministeriale n° 8 del 6/3/2013 prevede la necessità di un progetto educativo didattico specifico (Pdp) per ciascun alunno che manifesta bisogni educativi speciali, anche per chi ha uno svantaggio culturale, personale o sociale. L'elaborazione di un Pdp deve avvenire dopo un'attenta analisi della situazione dell'alunno e deve contenere le strategie e le metodologie didattiche utilizzate, le misure compensative e dispensative adottate e le indicazioni per la valutazione degli apprendimenti.
Cosa succede se la scuola non realizza il Pdp?
Una nota del 4 novembre 2014, emanata dall'Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte, riporta diverse sentenze che hanno approfondito la mancata adozione del piano didattico personalizzato da parte dell'istituzione scolastica. La scarsa conoscenza del Pdp, o la difficoltà di realizzazione, limita la diffusione di questo importante strumento: diversi docenti disattendono la normativa. Ad intervenire sono però i giudici. Il Tar Lombardia, con sentenza n. 2356 del 15 settembre 2014, ha accolto il ricorso, presentato dai genitori contro il giudizio di mancata ammissione del figlio. La motivazione è determinata dal fatto che l'Istituto ha omesso di predisporre il Percorso educativo personalizzato relativo all'alunno ricorrente e, comunque, nel corso dell'anno scolastico non ha adottato sufficienti strumenti per mettere in condizione lo studente, con problemi di
apprendimento, di poter seguire proficuamente e con successo il corso di studi. Anche il Tribunale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Trento e Bolzano (sentenza n. 122 del 25 marzo 2011) ha dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente con Dsa alla classe successiva. Anche in questo caso alla scuola sono stati imputati una serie di comportamenti omissivi: mancata adozione del Pdp, omessa definizione e attuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, difetto di rapporti collaborativi con A.S.L. e famiglia. Anche il Tar Lombardia, con l'ordinanza sospensiva n. 371 del 12 marzo 2014, ha “rilevato che la scuola non ha approvato il piano didattico personalizzato ed ha quindi annullato il giudizio contenuto nella pagella di I quadrimestre di uno studente con disturbi specifici di apprendimento”. Non basta
redigere il Ppd ma occorre anche attuarlo nei tempi giusti. A questo proposito il Tar Molise, con sentenza breve n. 612 del 17 ottobre 2013, ha annullato il giudizio di non ammissione di uno studente con Dsa, poiché il collegio giudicante ha rilevato che “il piano didattico versato in atti dalla difesa non reca alcuna data, né ha un numero di protocollo, talché si può supporre sia stato redatto solo di recente”. In questo caso è stato ipotizzato che il Piano è “tardivo” essendo stato realizzato negli ultimi mesi dell'anno scolastico.