PAS senza requisiti: il TAR respinge ricorsi. Annullata abilitazione ad alcuni insegnanti Orizzonte scuola 6.12.2014 Si chiudono negativamente alcuni dei ricorsi al TAR per la partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale) anche in difetto dei requisiti previsti dal dm n. 58 del 25 luglio 2013. Dopo l'istanza cautelare per la partecipazione con riserva e il conseguimento dell'abilitazione, giunge la sentenza di merito, negativa per alcuni ricorrenti della Campania. L'USR Campania pubblica con avviso del 5 dicembre 2014 alcuni decreti riguardanti il PAS, il Percorso Speciale Abilitante indetto con dm n. 58 del 25 luglio 2013, per partecipare al quale era necessario essere
Lo svolgimento dei corsi è stato scaglionato in 3 anni accademici, dato l'elevato numero di partecipanti. Nell'a.a. 2013/14 si è svolta la prima annualità, già conclusa, e molte Università hanno già dato avvio alla seconda (non è una riapertura dei termini, lo scaglionamento interessa comunque coloro che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 5 settembre 2013). Previsti nell'a.a. 2014/015 anche PAS on line, per determinate situazioni:
Ad essi si sono aggiunti i docenti di ruolo, ammessi con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, addirittura senza servizio specifico Pas on line anche per i docenti di ruolo e senza servizio specifico. Ordinanza Consiglio di Stato In questi anni molti aspiranti (impossibile quantificare esattamente il numero) hanno ottenuto dal TAR o dal Consiglio di Stato istanze cautelari per l'accesso con riserva alla frequenza dei corsi, nel frattempo in svolgimento, in attesa della sentenza di merito, di solito calendarizzata dopo molti mesi. Nel caso specifico i docenti interessati hanno già conseguito, sempre con riserva, l'abilitazione. Adesso essa viene annullata, fermo restando che molto probabilmente il contenzioso non si concluderà qui, dato che è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di annullamento dell'abilitazione. La sentenza riguarda candidati appartenenti a diverse classi di concorso. Ricordiamo che sull'utilizzo dell'abilitazione conseguita con riserva è dovuto intervenire il Miur con una specifica nota, nella quale è stato ribadito che i docenti in attesa di sentenza non possono essere inseriti a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di istituto e non possono ricevere da essa incarichi di supplenza. Graduatorie di istituto. PAS abilitati con riserva non possono avere supplenze. Nota Miur Di contro, nello stesso avviso, l'USR Campania pubblica anche altri decreti cautelari che permettono ad altri docenti l'ammissione con riserva alla frequenza del corso. |