Pensionamenti 2015. Scadenza 15 gennaio 2015. Orizzonte scuola 11.12.2014 Il Ministero ha emanato il Decreto per l'avvio delle procedure di pensionamento per il 2015. Chi ha diritto, quale tempistica, la nostra consulenza. Scadenza E' fissato al 15 di gennaio 2015 il termine per la presentazione delle domande. Gli effetti del pensionamento saranno a partire dal 1 settembre 2015. Revoca domande E' sempre il 15 di gennaio il termine per la revoca delle domande di pensionamento, per coloro che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo. Trasformazione te tempo pieno a parziale Entro il 15 gennaio il personale che non ha raggiunto il limite di età o servizio, con riconoscimento del trattamento di pensione secondo il Decreto 29 luglio 1997, n. 331. Accoglimento della domanda Entro 30 giorni dalla scadenza l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento dell'istanza Chi ne ha diritto Pensione di Anzianità Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione (Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall’età anagrafica entro il 31 dicembre 2011. Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori fazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione). Requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 201l. 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 201l. Nuovi requisiti Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l'anno 2015 le regole da applicarsi sono le seguenti. Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2015 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2015 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2015, senza operare alcun arrotondamento. Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzionedonna". Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all'articolo l, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica
La legge l0 ottobre 2014, n. 147 ha esteso l'applicazione dei requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero a favore dei soggetti che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (c.d. "salvaguardia").
Al riguardo si rinvia alla circolare dell'INPS n. 8881 del 19 novembre 2014 ai sensi della quale "coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui ali 'art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola". Trattenimento oltre i limiti di età Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. |