Verso le prove INVALSI: alcune osservazioni

Non manca ormai molto alle prove INVALSI di quest’anno, che nella prima quindicina del mese di maggio interesseranno gli alunni delle scuole primarie e di quelle secondarie di secondo grado. A definire le regole per gli studenti con disabilità e per quelli con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) è stata una Nota Ministeriale del febbraio scorso, di cui proponiamo un’analisi, soffermandoci anche su alcune perplessità suscitate dal documento

di Salvatore Nocera*, Superando 30.4.2014

Risale al 18 febbraio scorso la Nota Ministeriale di quest’anno riguardante le prove INVALSI* comparative, che dovranno essere prossimamente effettuate dagli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) frequentanti le classi seconda e quarta primaria e seconda secondaria di secondo grado, differenti quindi dalla quarta prova nazionale degli esami conclusivi del primo ciclo i cui esiti contribuiranno invece alla votazione del profitto del singolo alunno.
Tale Nota Ministeriale si riferisce quindi agli alunni con:
- disabilità certificata;
- DSA certificati (Disturbi Specifici di Apprendimento) cui sono parificati i casi di alunni con ADHD (disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), borderline cognitivi e altri disturbi evolutivi specifici;
- svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

In base pertanto a questa tripartizione, la Nota pubblica una tabella dalla quale sinteticamente si evince come individuare i vari casi, quali mezzi di prova abbiano a loro disposizione, quali di loro debbano svolgere le prove e quali esiti delle prove stesse potranno entrare a far parte della media della scuola e quindi di quella nazionale.
In tal senso, la Nota chiarisce che:
- per gli alunni con disabilità intellettiva decide la scuola se farli o meno partecipare; comunque i loro risultati non entreranno a far parte della media della scuola e di quella nazionale (su questo aspetto nulla è mutato rispetto alla Nota dello scorso anno;
- per gli alunni con disabilità sensoriale e motoria si prevede che essi abbiano diritto a partecipare alle prove (e questa è una grande novità rispetto alla Nota dello scorso anno). Sarà la scuola a decidere se potranno avvalersi di strumenti compensativi o altre misure e i loro risultati entreranno a far parte della media, «a condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale», a giudizio della scuola stessa;
- per altre disabilità la Nota prevede il trattamento riservato agli alunni con disabilità intellettiva.

Per quanto poi riguarda:
- gli alunni con DSA, deciderà la scuola se farli partecipare alle prove, quali strumenti compensativi (si escludono i dispensativi) o altre misure far utilizzare e se includere o meno i loro risultati nella media;
- gli alunni con ADHD, borderline cognitivi o altri disturbi evolutivi specifici avranno diritto a partecipare alle prove; sarà però la scuola a decidere sugli strumenti compensativi o altre misure da adottare e se includere i risultati nella media;
- gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale avranno diritto a partecipare, ma non potranno utilizzare strumenti compensativi o altre misure e i loro risultati entreranno nella media.

Alcune osservazioni
La Nota prodotta quest’anno dal Ministero è certamente molto più analitica rispetto a quella dello scorso anno e ciò costituisce senz’altro un pregio.
Suscita per altro qualche perplessità la previsione che in molti casi debba «decidere la scuola». Nel 2013, infatti, si era previsto che a decidere fosse il Dirigente Scolastico il quale doveva necessariamente avere informazioni dal Consiglio di Classe, per evitare una scelta puramente burocratica; quest’anno, invece, il termine «scuola» non indica l’organo che dovrà decidere. Sarebbe stato quindi più logico esplicitare che a decidere dovesse essere il Consiglio di Classe.
Un’altra perplessità suscita poi la previsione che gli alunni con svantaggio linguistico non possano utilizzare alcuno strumento compensativo o altre misure, che dovrebbero comunque essere indicate in un PDP (Piano Didattico Personalizzato). E tuttavia la Nota esclude per loro proprio la previsione del PDP, parificandoli in tutto e per tutto agli alunni senza BES, mentre, stando alla Direttiva sui BES del 27 dicembre 2012 e alle successive Circolari applicative, sarebbe stato più logico parificarli agli alunni con disabilità motoria o sensoriale, rimettendo alla scuola la decisione se far loro usare particolari misure e se includerne i risultati nella media. Invece, così come la Nota attuale è formulata, si potrebbe verificare il paradosso – che il documento opportunamente evita per i casi di disabilità e DSA -, che alunni stranieri da poco entrati in classe, per i quali il PDP aveva previsto ad esempio tempi più lunghi o taluni strumenti compensativi, dopo essersi avvalsi per tutto l’anno di tali diritti, se ne vedano poi privati durante le prove, alle quali dovranno comunque obbligatoriamente partecipare; e ciò sicuramente determinerà dei risultati negativi che però entreranno obbligatoriamente a far parte della media, abbassandola. Se invece tutto ciò fosse stato rimesso alla scelta del Consiglio di Classe, questo errore sarebbe stato evitato.

*L’INVALSI è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. Nel 2007 la Legge 176/07 ha introdotto nella scuola le prove standardizzate INVALSI, nell’ipotesi di ottenere una valutazione oggettiva dei risultati e quindi non dipendente dalla soggettività di giudizio dei singoli docenti.

 

* Già vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.