Verso le prove INVALSI: alcune osservazioni
Non manca ormai molto alle prove INVALSI di
quest’anno, che nella prima quindicina del mese di maggio
interesseranno gli alunni delle scuole primarie e di quelle
secondarie di secondo grado. A definire le regole per gli studenti
con disabilità e per quelli con altri Bisogni Educativi Speciali
(BES) è stata una Nota Ministeriale del febbraio scorso, di cui
proponiamo un’analisi, soffermandoci anche su alcune perplessità
suscitate dal documento
di Salvatore Nocera*,
Superando
30.4.2014
Risale al 18 febbraio
scorso la
Nota Ministeriale di quest’anno riguardante le
prove INVALSI* comparative, che dovranno essere
prossimamente effettuate dagli alunni con BES (Bisogni Educativi
Speciali) frequentanti le classi seconda e quarta primaria e seconda
secondaria di secondo grado, differenti quindi dalla quarta prova
nazionale degli esami conclusivi del primo ciclo i cui esiti
contribuiranno invece alla votazione del profitto del singolo
alunno.
Tale Nota Ministeriale si riferisce quindi agli alunni con:
- disabilità certificata;
- DSA certificati (Disturbi Specifici di Apprendimento) cui sono
parificati i casi di alunni con ADHD (disturbo da Deficit di
Attenzione e Iperattività), borderline cognitivi e altri disturbi
evolutivi specifici;
- svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
In base pertanto a
questa tripartizione, la Nota pubblica una tabella dalla quale
sinteticamente si evince come individuare i vari
casi, quali mezzi di prova abbiano a loro
disposizione, quali di loro debbano svolgere le prove
e quali esiti delle prove stesse potranno entrare a far parte della
media della scuola e quindi di quella nazionale.
In tal senso, la Nota chiarisce che:
- per gli alunni con disabilità intellettiva decide
la scuola se farli o meno partecipare; comunque i loro risultati non
entreranno a far parte della media della scuola e di quella
nazionale (su questo aspetto nulla è mutato rispetto alla
Nota dello scorso anno;
- per gli alunni con disabilità sensoriale e motoria
si prevede che essi abbiano diritto a partecipare alle prove (e
questa è una grande novità rispetto alla Nota dello scorso anno).
Sarà la scuola a decidere se potranno avvalersi di strumenti
compensativi o altre misure e i loro risultati entreranno a far
parte della media, «a condizione che i dispositivi e gli strumenti
di mediazione o trasduzione sensoriale siano concretamente idonei al
superamento della specifica disabilità sensoriale», a giudizio della
scuola stessa;
- per altre disabilità la Nota prevede il
trattamento riservato agli alunni con disabilità intellettiva.
Per quanto poi
riguarda:
- gli alunni con DSA, deciderà la scuola se farli
partecipare alle prove, quali strumenti compensativi (si escludono i
dispensativi) o altre misure far utilizzare e se includere o meno i
loro risultati nella media;
- gli alunni con ADHD, borderline cognitivi o altri
disturbi evolutivi specifici avranno diritto a partecipare alle
prove; sarà però la scuola a decidere sugli strumenti compensativi o
altre misure da adottare e se includere i risultati nella media;
- gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o
culturale avranno diritto a partecipare, ma non potranno
utilizzare strumenti compensativi o altre misure e i loro risultati
entreranno nella media.
Alcune
osservazioni
La Nota prodotta quest’anno dal Ministero è certamente molto
più analitica rispetto a quella dello scorso anno e ciò
costituisce senz’altro un pregio.
Suscita per altro qualche perplessità la previsione
che in molti casi debba «decidere la scuola». Nel 2013, infatti, si
era previsto che a decidere fosse il Dirigente Scolastico il quale
doveva necessariamente avere informazioni dal Consiglio di Classe,
per evitare una scelta puramente burocratica; quest’anno, invece, il
termine «scuola» non indica l’organo che dovrà decidere. Sarebbe
stato quindi più logico esplicitare che a decidere dovesse essere il
Consiglio di Classe.
Un’altra perplessità suscita poi la previsione che gli alunni con
svantaggio linguistico non possano utilizzare
alcuno strumento compensativo o altre misure, che dovrebbero
comunque essere indicate in un PDP (Piano Didattico Personalizzato).
E tuttavia la Nota esclude per loro proprio la previsione del PDP,
parificandoli in tutto e per tutto agli alunni senza BES, mentre,
stando alla Direttiva sui BES del
27 dicembre 2012 e alle successive Circolari applicative,
sarebbe stato più logico parificarli agli alunni con
disabilità motoria o sensoriale, rimettendo alla scuola la
decisione se far loro usare particolari misure e se includerne i
risultati nella media. Invece, così come la Nota attuale è
formulata, si potrebbe verificare il paradosso –
che il documento opportunamente evita per i casi di disabilità e DSA
-, che alunni stranieri da poco entrati in classe, per i quali il
PDP aveva previsto ad esempio tempi più lunghi o taluni strumenti
compensativi, dopo essersi avvalsi per tutto l’anno di tali diritti,
se ne vedano poi privati durante le prove, alle quali dovranno
comunque obbligatoriamente partecipare; e ciò sicuramente
determinerà dei risultati negativi che però entreranno
obbligatoriamente a far parte della media, abbassandola. Se invece
tutto ciò fosse stato rimesso alla scelta del Consiglio di Classe,
questo errore sarebbe stato evitato.
*L’INVALSI
è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione. Nel 2007 la Legge
176/07 ha introdotto nella scuola le prove
standardizzate INVALSI, nell’ipotesi di ottenere una
valutazione oggettiva dei risultati e quindi non dipendente dalla
soggettività di giudizio dei singoli docenti.
*
Già vicepresidente nazionale della FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il
riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.