La nuova legge

Da lunedì scatta il certificato
antipedofilia per prof e bidelli

I docenti a tempo indeterminato sono già obbligati a presentarlo al momento dell’assunzione, la novità riguarderà i supplenti e gli ausiliari tecnico amministrativi a tempo determinato. Il ministero dell’Istruzione sta preparando una circolare ad hoc

di Valentina Santarpia, Il Corriere della Sera scuola 4.4.2014

Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori (dalla prostituzione alla pedofilia). Se non lo richiede, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione, ossia al pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro. Lo prevede il decreto legislativo 39/2014 in vigore da domenica 6 aprile. La norma, che attua la direttiva dell’Unione europea relativa alla lotta contro l’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, non vale per i volontari, proprio perché l’obbligo riguarda i datori di lavoro, e non i lavoratori dipendenti. La novità invece tocca i club sportivi privati, le famiglie, alle prese con baby sitter e tate, e le scuole, dove docenti e personale ausiliario hanno contatti giornalieri con i bambini. Il ministero dell’Istruzione sta preparando una circolare ad hoc per specificare le modalità con cui la nuova legge dovrà essere applicata a tutti quelli che nelle scuole hanno contatti coi bambini, dai prof a chi lavora per progetti integrativi. L’obiettivo, spiegano da viale Trastevere, è duplice: applicare correttamente la legge ma anche tutelare i dirigenti, evitando complicazioni burocratiche e amministrative. Intanto i presidi rassicurano: «Niente panico».

I presidi: «Niente panico»

«Ferme restando tutte le riserve su questo modo di procedere, - sottolinea sul proprio sito l’Associazione nazionale presidi - va però ricordato che il certificato in questione è prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all’atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status. Quindi, almeno per questa volta, niente panico. Le scuole - ribadisce l’Associazione dei presidi - non devono fare proprio nulla, se non essere particolarmente attente per quanto riguarda la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l’obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l’aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati». In sostanza, i presidi non dovranno preoccuparsi del personale in ruolo, a cui il certificato viene richiesto dal ministero dell’Istruzione al momento dell’assunzione, ma dovranno invece ricordarsi di rinnovare i certificati tutte le volte che vengono aggiornate le graduatorie dei supplenti. Vale lo stesso discorso per gli Ata, gli ausiliari tecnici e amministrativi, tra cui i bidelli, che vengono assunti a tempo determinato nelle scuole. Mentre gli ausiliari in ruolo sono già tenuti ad esibire le proprie referenze giudiziarie al momento dell’assunzione, «per quanto riguarda, invece, il personale non scolastico, impiegato a vario titolo per progetti promossi dalle scuole a vantaggio degli alunni - spiega ancora l’Anp - il relativo certificato generale del casellario giudiziario potrà essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale anche via internet utilizzando software specifici per l’attivazione della procedura CERPA».

La tempistica

I certificati, laddove servono, verranno comunque rilasciati «entro qualche giorno dalla richiesta», assicura il ministero della Giustizia. In ogni caso, per evitare il caos, il datore di lavoro in una prima fase potrà anche solo richiedere la dichiarazione sostitutiva del lavoratore sostitutiva di certificazione, in attesa di ricevere il certificato originale. Un’autocertificazione in cui il lavoratore dovrà dichiarare «l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori».Ciò che conta, per chi effettuerà i controlli, è che il certificato sia stato «puntualmente richiesto».